Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.
Art. 2
1. Per il completamento delle opere di competenza della Direzione regionale dell' ambiente e della Direzione regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, secondo i progetti e con le modalità ivi previste, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 2.187 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 1.087 milioni per i progetti da realizzare nel settore ambientale;
b) lire 1.100 milioni per i progetti da realizzare nel settore agricolo.

2. Il predetto onere di lire 2.187 milioni fa carico, per gli importi sottoindicati, ai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di pari importo per l' anno 1993:
a) capitolo 2497: lire 174 milioni;
b) capitolo 2498: lire 217 milioni;
c) capitolo 2500: lire 696 milioni;
d) capitolo 6295 (2.1.210.5.10.29), di nuova istituzione alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione X - con la denominazione << Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi regionali >>: lire 176 milioni;
e) capitolo 6296: lire 220 milioni;
f) capitolo 6298: lire 704 milioni.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2010