Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/06/1993

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
TITOLO I
 NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
Art. 3
1.
L' articolo 3 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti
ed istituti pubblici
1. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell' ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.
2. Alla relazione è allegato un curriculum del candidato, comprendente:
a) titoli di studio e professionali;
b) attività precedenti;
c) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in svolgimento.

3. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine integrata dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, o sua delegata.
4. Il parere di cui al comma 3 è espresso in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura.
5. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 4, l' organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta. >>.

Art. 5
1.
L' articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:

Art. 6
1.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 sono aggiunti i seguenti articoli:

TITOLO II
 DISCIPLINA DEL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
TITOLO III
 NORME FINALI
Art. 15
 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 75/1978, come sostituito dall' articolo 5, non si applicano ai soggetti in carica all' entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla durata del mandato in corso.
2. Le disposizioni dell' articolo 7 quinquies, comma 1, della legge regionale n. 75/1978, come introdotte dall' articolo 6, si applicano ai soggetti in carica all' entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla comunicazione sull' inesistenza di cause ostative; il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data medesima.
3. Gli organi amministrativi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni; nelle more del rinnovo si applicano le disposizioni dell' articolo 8, comma 2.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che gli organi competenti abbiano provveduto al rinnovo si applicano gli articoli 9 e 10, commi 2 e 3, 11, 12 e 13.
Art. 16
 Coordinamento normativo
1. Ogni qualvolta la legge regionale n. 75/1978 menziona la Giunta per le nomine deve intendersi la Giunta per le nomine integrata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della medesima legge.
Art. 17
 Decorrenza
1. La disposizione dell'articolo 3 della legge regionale n. 75/1978, come introdotta dall' articolo 3, comma 3, che prevede l'integrazione della Giunta delle nomine, si applica dall' 1 luglio 1993.