Art. 3
Modifica dell' articolo 18 della legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 2
Art. 5
Modifica dell' articolo 34 della legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 2
1.
Il
comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'
articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni, che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, conformemente a nuovi standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino al 20 per cento in equivalente sovvenzione lorda della spesa riconosciuta ammissibile. >>
Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 7
Norme finanziarie
5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. Al predetto onere di lire 100 milioni per l' anno 1994 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.