Legge regionale 02 febbraio 1993, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 17/06/1993

Bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell' elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 11
 
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2 dello Statuto speciale di autonomia e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipula di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 547,21 miliardi, in ragione di lire 204,71 miliardi per l'anno 1993, lire 159 miliardi per l' anno 1994 e lire 183,5 miliardi per l' anno 1995.
3. Per l' anno 1993 sono confermati i contratti preliminari di mutuo già stipulati negli anni precedenti per l' importo complessivo di lire 17 miliardi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 47/1993
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 2, L. R. 47/1993
Art. 12
 
1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1993 un mutuo del l'ammontare massimo di lire 118.864 milioni per la copertura dell'onere relativo al finanziamento integrativo della spesa sostenuta nell' anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 47/1993
Art. 14
 
1. I mutui previsti dagli articoli 11, 12 e 13, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati:
a) ad un tasso di interesse fisso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti e mezzo;
b) in alternativa, ad un tasso di interesse variabile, pari al dato risultante semestralmente dalla applicazione dei parametri previsti per i mutui ad enti locali dai decreti del Ministro del tesoro 28 giugno 1989 e 26 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato sino ad un punto per diritti e commissioni.

2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all' elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all' articolo 11 verranno determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.