1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi al pagamento dei compensi ai professionisti di cui all'
articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e alle società di progettazione di cui all' articolo 87, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene effettuato sulla base della documentazione fiscale inerente al singolo pagamento, in conformità ai disciplinari approvati rispettivamente con DPGR n. 02084/Pres. del 28 novembre 1977 e con deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1978, n. 1552.