Legge regionale 19 dicembre 1992, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 19/12/1992

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 1
 
1. Per quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, al riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati, per le spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, si procede nei modi indicati dalla presente legge.
Art. 4
 
1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi al pagamento dei compensi ai professionisti di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e alle società di progettazione di cui all' articolo 87, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene effettuato sulla base della documentazione fiscale inerente al singolo pagamento, in conformità ai disciplinari approvati rispettivamente con DPGR n. 02084/Pres. del 28 novembre 1977 e con deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1978, n. 1552.