﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 dicembre 1992

      , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15  aprile 1991, n. 15, concernente la  disciplina   dell' accesso  dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Legge abrogata da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007. </p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore individuati nell' articolo 21 del DPR 15     giugno 1959, n. 393:<p style="text-align: justify;">a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a  norma    del RD 30 dicembre 1923, n. 3267;</p><p style="text-align: justify;">b) all' interno dei parchi, riserve naturali  ed  ambiti  di    tutela ambientale, la cui individuazione e gestione siano    direttamente o indirettamente  disciplinate  dalle  leggi    regionali vigenti.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Fra i mezzi suddetti si intendono  comprese  anche  le motoslitte,  i  gatti  della  neve,  gli   hovercrafts,   le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per i mezzi di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  vietati altresì il parcheggio nell' ambito dei  medesimi  territori nonché  la  circolazione  ed  il  parcheggio  su  tutti   i sentieri,  le  mulattiere  e  le  strade   considerate   nel successivo articolo 2 esistenti nei territori stessi.  &gt;&gt;.</p></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007. </p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I commi  1,  2  e  3   dell' articolo  2  della  legge regionale  15  aprile  1991,  n.  15,  sono  sostituiti  dai seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  1. Con decreto del  Presidente  della  Giunta  regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da  assumersi su  proposta   dell' Assessore  competente,   è   approvato l' elenco delle strade, ubicate  nei  territori  considerati nell' articolo 1, che sono interdette al  pubblico  transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Al fine di formulare la proposta di  cui  al  comma  1 l' Assessore  regionale   competente   consulta   i   Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L' elenco di cui al comma 1, oltre  a  comprendere  la viabilità forestale, come definita dall' articolo 26  della legge regionale  8  aprile  1982,  n.  22,  come  sostituiti dall' articolo 9 della legge regionale 25  agosto  1986,  n. 38, include le strade aventi finalità  in  prevalenza  agro - silvo - pastorali  o  di servizio rispetto  ad  ambiti  di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere  ed interventi di sistemazione idraulico - forestale. Esso  può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l' approvazione.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il comma 6 dell' articolo 2 della legge  regionale  15 aprile 1991, n. 15 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  6. Il transito ed il parcheggio sulle strade  considerate nel presente articolo  è  equiparato,  agli  effetti  della presente legge, a percorsi fuoristrada.  &gt;&gt;.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007. </p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui  agli articoli 1 e 2:<p style="text-align: justify;">a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni    o servizi pubblici, per la  progettazione,  esecuzione  e    manutenzione di opere  pubbliche,  per  esercitazioni  ed    operazioni di pronto  soccorso  o  di  protezione  civile    promosse dagli enti pubblici competenti;</p><p style="text-align: justify;">b) i mezzi  dei  proprietari,  conduttori  od  aventi  altro    titolo idoneo necessari a  raggiungere  gli  immobili  di    rispettiva appartenenza quando non vi  sia  altra  strada    che lo consenta;</p><p style="text-align: justify;">c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione    e  nella  utilizzazione  di  patrimoni   agro   -   silvo    - pastorali, nell' apertura e  manutenzione  delle  piste    sciistiche, nei rifornimenti e nella  manutenzione  degli    impianti ricettivi, nell' attività estrattiva di cave  o    miniere;</p><p style="text-align: justify;">d) i  mezzi  degli   ospiti   pernottanti   degli   esercizi    alberghieri  o  agrituristici  la   cui   attività   sia    legittimamente autorizzata.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Possono essere ammessi,  previa  autorizzazione,  alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:<p style="text-align: justify;">a) i mezzi impiegati nell' esecuzione e  nella  manutenzione    di opere su proprietà privata;</p><p style="text-align: justify;">b) i  mezzi  impiegati  nelle  rilevazioni  scientifiche   o    didattiche   da   parte   di   istituzioni   scientifiche    riconosciute;</p><p style="text-align: justify;">c) i mezzi  impiegati   nell' espletamento   dell' attività    speleologica di cui  alle  leggi  regionali  1  settembre    1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55,  per  la  tutela  e    promozione del patrimonio speleologico;</p><p style="text-align: justify;">d) i mezzi impiegati  nelle  operazioni  di  gestione  delle    riserve faunistiche ed ittiche e delle riserve di  caccia    ivi comprese le operazioni di distribuzione di mangimi  o    fieno alla selvaggina;</p><p style="text-align: justify;">e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine    o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale  15    giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche  di  cui    alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente    alle attività volte alla  conoscenza,  valorizzazione  e    rispetto dell' ambiente naturale;</p><p style="text-align: justify;">f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a    carattere  sportivo  perseguenti  anche  il  fine   della    conoscenza,  valorizzazione  e  rispetto   dell' ambiente    naturale o comunque con esso compatibili, organizzate  da    enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II    del Codice Civile;</p><p style="text-align: justify;">g) i mezzi impiegati in  manifestazioni  anche  a  carattere    sportivo si svolgono all' interno dei  territori  di  cui    all' articolo  1  soggetti   a   servitù   militari   ed    utilizzati permanentemente  da  mezzi  per  esercitazioni    militari;</p><p style="text-align: justify;">h) i  mezzi  impiegati  da  organi  di  informazione  previa    dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;</p><p style="text-align: justify;">i) i mezzi impiegati nell' esercizio di una professione o di    una attività di lavoro  subordinato  occasionali  e  non    ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi  di    cui ai precedenti  articoli  1  e  2  quando  essi  siano    compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui    i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e  le  strade    risultino assoggettati.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Su autorizzazione giornaliera  sono,  infine,  ammessi alla   circolazione   sulla   aree   interdette,   i   mezzi trasportanti motulesi o persone affette da  invalidità  per le  quali  è  riconosciuta  la   necessità   di   apposito accompagnatore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  esclusioni  e  le  autorizzazioni  si   intendono previste o rilasciate per il tempo  strettamente  necessario all' espletamento delle attività per  le  quali  le  stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato  e più funzionale rispetto alle attività  medesime.  Con  gli stessi  limiti  temporali  e  spaziali,  le   autorizzazioni all' esecuzione  di   attività   in   deroga   ai   vincoli idrogeologici, di cui all' articolo 7 della legge  regionale 8  aprile  1982,  n.  22  e  successive   modificazioni   ed integrazioni,  ed  i  provvedimenti  a  tali  autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Ai fini del presente articolo si intendono per:<p style="text-align: justify;">a) &lt;&lt;    Funzioni   pubbliche     &gt;&gt;    quelle    legislative,    giurisdizionali  e  amministrative  previste e rientranti    fra  i  compiti  istituzionali  degli  enti   pubblici  e    dei loro consorzi  o  dei  pubblici  ufficiali,  ad  essi    attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;</p><p style="text-align: justify;">b) &lt;&lt;   servizi  pubblici   &gt;&gt;  quelle  attività   economiche    comportanti la messa  a  disposizione  dei  cittadini  di    prestazioni e servizi conducibili  da  enti  pubblici  in    regime   di   monopolio   mediante   aziende    speciali,    concessione ai privati o in via diretta.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Quanti   fruiscono   delle   esenzioni    o    delle autorizzazioni o, comunque,  abbiano  titolo  ad  esse  sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati  o  deteriorati  in  tutto  o  in  parte nell' esercizio o a causa delle esenzioni  o  autorizzazioni medesime.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> L' inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta  l' esecuzione   d' ufficio  dello  stesso, salvo recupero delle spese  corrispondenti  a  carico  degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal  RD    14 aprile 1910, n. 639.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il rilascio delle autorizzazioni di cui  al  comma  2, lettera  f),  qualora  si  riferiscano   ad   attività   od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni  o  deterioramenti  dei  luoghi interessati, è subordinato alla costituzione  di  idonea  e congrua cauzione presso la tesoreria regionale o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell' importo è effettuata      dall' organo    competente    al    rilascio dell' autorizzazione medesima.  &gt;&gt;.</p></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007. </p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 5 della legge regionale 15 aprile  1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta  regionale, l' Assessore   regionale    competente    può    rilasciare autorizzazioni in deroga alle  disposizioni  della  presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza  nazionale  ed internazionale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa  deliberazione  della  Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> ter. Qualora  l' autorizzazione  vanga  rilasciata  in occasione di avvenimenti,  manifestazioni  o  attività  che comportino la partecipazione  di  una  pluralità  di  mezzi motorizzati,   la    stessa    potrà    essere    intestata all' organizzatore o comunque al responsabile. Nelle  stesse occasioni può  altresì  derogarsi  ad  uno  o  più  degli elementi  delle  autorizzazioni  specificati  al  comma   3, nonché ad una o più prescrizioni di cui  all' articolo  6. Tutte le  deroghe  ipotizzate  nel  presente  comma  debbono essere  esplicitamente   indicate   nel   provvedimento   di autorizzazione.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le disposizioni  di  cui  ai  commi  3  bis  e  3  ter dell' articolo 5 della legge regionale 15  aprile  1991,  n. 15, come aggiunte dal  precedente  comma  1,  hanno  effetto successivamente   all' approvazione  del   regolamento   ivi previsto, da emanarsi entro  120  giorni   dall' entrata  in vigore della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007. </p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 6,  comma  2,  della  legge  regionale  15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   2.  I  contrassegni  devono  indicare     l' Ispettorato emittente, il periodo di validità, di norma  corrispondente all' attività autorizzata in deroga, il percorso  concesso, nonché gli estremi dell' eventuale autorizzazione.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> All' articolo 6 della legge regionale 15 aprile  1991, n. 15, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all' articolo 1 per lo svolgimento di attività escluse dal  divieto  può richiedere  al  competente  Ispettorato  ripartimentale   il rilascio dell' apposito contrassegno previsto ai  precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi  impiegati  è  del tutto facoltativa.  &gt;&gt;.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007. </p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 8 della legge regionale 15 aprile  1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  3 bis. Ferma restando l' applicazione delle  sanzioni  di cui ai commi precedenti, qualora l' infrazione a norma della presente  legge  abbia  altresì  comportato   manomissione, alterazione o deterioramento dei  luoghi  considerati  negli articoli 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.</p><p style="text-align: justify;">3 ter. L' inottemperanza all' obbligo suddetto,  malgrado formale  diffida,  comporta   l' applicazione  del  comma  7 dell' articolo 3.</p><p style="text-align: justify;">3 quater. Qualora il ripristino dello  stato  dei  luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale,  viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un  minimo  di lire 1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000 in  rapporto alla gravità del danno arrecato.  &gt;&gt;.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007. </p></p></body></html>