Legge regionale 30 novembre 1992, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Nuovi interventi regionali per il miglioramento dell' efficienza delle strutture cooperative e consortili lattiero - casearie. Abrogazione parziale dell' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 6 ottobre 1993.
3 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
1. In coerenza con gli obiettivi recati dal Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990 ed in particolare dal piano settoriale relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione del latte, e dal Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA), nell' ambito delle proprie finalità istituzionali di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è autorizzato a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti d' investimento presentati dai seguenti soggetti operanti nel settore lattiero - caseario:
a) caseifici cooperativi e loro consorzi, con sede nei territori dei Comuni compresi nell' elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 27 aprile 1975, o che, pur avendo sede nel rimanente territorio regionale, registrino annualmente conferimenti da soci ubicati nei territori dei Comuni di cui alla predetta direttiva, in misura non inferiore al 25% della quantità totale di latte conferita;
b) consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti lattiero - caseari tipici a denominazione d' origine.

2. Ai fini della presente legge, nel settore lattiero - caseario rientrano tutte le attività che sono connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del latte di vacca, di bufala, di pecora e di capra.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
1. Le iniziative progettuali ammissibili gli aiuti di cui all' articolo 1, finalizzate al miglioramento della competitività in funzione delle esigenze del mercato, sono le seguenti:
a) acquisizione ed introduzione di moderne metodologie operative, aventi particolare riguardo alle tecniche di lavorazione, a razionali sistemi di trasporto, al condizionamento ed imballaggi dei prodotti;
b) controllo qualitativo delle produzioni;
c) attività promozionali e di valorizzazione di marchi consortili;
d) indagini di mercato;
e) formazione ed aggiornamento professionale del personale tecnico ed amministrativo;
f) gestione di servizi comuni ai soci, con particolare riguardo all' organizzazione delle produzioni, dei conferimenti, della distribuzione e delle vendite, anche in relazione all' obiettivo della concentrazione delle lavorazioni. Gli aiuti per tali iniziative si esauriscono in un arco temporale di cinque anni e, dal secondo anno in poi, la loro entità deve ridursi annualmente in misura del 10% rispetto all' anno precedente.

2. È attribuita proprietà alle iniziative dei:
a) soggetti che abbiano in corso processi di fusione, integrazione e concentrazione;
b) soggetti che abbiano presentato domanda in forma associata o che abbiano il medesimo piano aziendale ed a esso facciano concorde riferimento.

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3
1. Per ciascuna iniziativa, prevista al comma 1 dell' articolo 2, l' entità massima del contributo concedibile in rapporto alla spesa è stabilita nelle seguenti misure percentuali:
a) 55% per le iniziative di cui alla lettera a), purché le metodologie operative siano conformi al Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990;
b) 70% per le iniziative di cui alla lettera b), purché il controllo qualitativo sia previsto dalla vigente normativa;
c) 50% per le iniziative di cui alle lettere c) e d);
d) 70% per le iniziative di cui alla lettera e);
e) 70% per le iniziative di cui alla lettera f), purché le iniziative siano conformi al Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991.

2. La domanda di contributo deve essere presentata all' ERSA entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello al quale essa si riferisce e deve essere corredata da un piano triennale aziendale, annualmente aggiornato, che indichi i contenuti essenziali dei singoli progetti per la cui realizzazione è richiesto l' aiuto regionale, in un' ottica di ottimale utilizzazione delle risorse disponibili e di rafforzamento, finanziario e patrimoniale, della cooperativa o consorzio istante. Il piano deve inoltre contenere tutti gli elementi che assicurino, al termine del triennio considerato, la copertura totale del fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione dei singoli progetti.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il legale rappresentante della società cooperativa o consorzio dichiari che, per iniziative oggetto di domanda d' aiuto di cui alla presente legge, non ha presentato domanda ai sensi di altre leggi regionali.
5. Gli aiuti di cui alla presente legge sono incompatibili con altri previsti da leggi regionali per analoghe iniziative.
6. Ai soli fini della presente legge, i soggetti di cui all' articolo 1 sono tenuti ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione una sola volta per ciascun triennio preso in considerazione dal piano aziendale di cui al comma 2.
7. Per il primo anno di applicazione della presente legge, le domande possono esser presentate all' ERSA entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
1. Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' anno 1993, un finanziamento di lire 2.000 milioni all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spesa d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitoli 6484 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la concessione di contributi in conto capitale ai caseifici cooperativi e loro consorzi nonché ai consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti lattiero - caseari tipici a denominazione d' origine, che attuino iniziative progettuali destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione del latte >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
4. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.