Art. 1
Assestamento di bilancio
1. Ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario presunto complessivo di lire 108.400.000.000 - costituito dalle poste di avanzo presunto di lire 90.000.000.000 e di lire 18.400.000.000, quota vincolata, iscritte tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e nel bilancio per l' anno 1992, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della citata
legge regionale 10/1982, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1991, nell' importo complessivo di lire 126.520.619.717, mediante elevazione della precitata posta di lire 90.000.000.000 a lire 108.120.619.717.
2. Il saldo finanziario complessivo di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 446.691.757.065, i residui attivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 2.696.709.892.594, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 1.731.629.491.551, nonché i trasferimenti all' anno 1992, accertati in lire 1.285.251.538.391.
3. Ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l' anno 1992 - sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.