Art. 4
(Pubblicazione degli atti delle
Aziende sanitarie regionali)
1. Tutte le deliberazioni dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali sono pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione all'albo, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni dei Direttori generali diventano esecutive il giorno della loro pubblicazione, fatta eccezione per quelle sottoposte ad approvazione o autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994
2 Comma 3 sostituito da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994
3 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 49/1996