Art. 7
Controllo sostitutivo
1. Qualora un' Azienda sanitaria regionale ometta o ritardi l' emissione di un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla sanità, previa diffida, con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l' invio di un Commissario per il compimento dell' atto.
2. Il Commissario, scelto fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella di consigliere e, di norma, in servizio presso la Direzione regionale della sanità, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale. Il Commissario può essere altresì scelto fra i Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia regionale della sanità.
3. Qualora la complessità dell' atto e del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub - Commissario che collabori con il Commissario.
5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta medesima ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, sono pubblicati per la durata di quindici giorni all' albo dell' Azienda sanitaria regionale, dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Limitatamente all' attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell' adozione di atti obbligatori o comunque di grave irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 2, L. R. 49/1996
3 Comma 4 abrogato da art. 52, comma 3, L. R. 49/1996
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996