Art. 4
1. Allo scopo di favorire il rafforzamento delle strutture produttive del settore primario, le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate a concedere contributi una tantum in conto capitale agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche.
2. Le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono oggetto di apposito regolamento, che è definito dalle Province di Gorizia e di Trieste nel rispetto dei limiti e in armonia con i criteri previsti dalla normativa regionale di settore ed è adottato dalle Province stesse su conforme parere della Direzione regionale dell' agricoltura.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 33/2002
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 2, L. R. 33/2002
3 Comma 3 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.