﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 febbraio 1992

      , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> I comunicati relativi all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee sono stati pubblicati sui B.U.R. n. 48 del 1° dicembre 1993 e n. 5 del 2 febbraio 1994.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  accelerare   l' adeguamento  alla  riforma  della politica  agricola  comune  delle  strutture  di  produzione dell' agricoltura nei Comuni compresi  nell' elenco  di  cui alla direttiva 75/273 CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, gli aiuti regionali agli investimenti nelle aziende agricole ivi operanti e previsti  dagli  articoli  dal  5  al  9  del Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio,  possono  essere concessi anche nel caso in cui  gli  imprenditori  agricoli, pur non essendo agricoltori a  titolo  principale,  ricavino almeno  il  venticinque  per  cento   del   reddito   totale dall' attività agricola svolta in azienda, purché il tempo di lavoro dedicato alle  attività  esterne  non  superi  la metà del tempo di lavoro totale dell' imprenditore.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><a name="art2"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   2</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.</p><a name="art3"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 3</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 9/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Articolo abrogato da art. 60, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024 , a seguito dell'inserimento del comma 96 bis all'art. 3, L.R. 16/2023.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Allo scopo di contribuire a ristabilire  l' equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato,  e  conservare le risorse naturali  dell' agricoltura,   l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare   all' Ente  regionale per lo sviluppo dell' agricoltura  (ERSA)  un  finanziamento straordinario per l' attuazione - nei territori  dei  Comuni di cui all' articolo 1 - di progetti  finalizzati  volti  ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo degli allevamenti esenti dalle  restrizioni  comunitarie  e  delle produzioni agricole non eccedentarie anche attraverso  prove pratiche e dimostrative presso aziende agricole situate  nei medesimi territori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  progetti  di  cui  al  comma  1   possono   essere predisposti   dall' ERSA  od  essere  presentati   all' Ente medesimo da imprese o cooperative agricole e  sono  adottati in armonia con i programmi delle  Comunità  montane  ed  in coerenza con   l' attività  del  Centro  regionale  per  la sperimentazione agraria.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo 5, primo  comma,  lettera  n), della legge regionale 20 novembre 1982,  n.  80,  istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel  settore agricolo,   l' Amministrazione  regionale  concede,  con  le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, ai conduttori di aziende agricole e alle cooperative  agricole, prestiti o  mutui,  della  durata  massima  di  dieci  anni, compreso il periodo di preammortamento, per l' impianto,  il potenziamento e l' ampliamento, nell' ambito delle strutture produttive ricadenti nei Comuni di cui all' articolo  1,  di allevamenti  di  animali  da  pelliccia  e   di   selvaggina ungulata, nonché di  allevamenti  avicunicoli,  caprini  ed equini.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai fini del presente articolo,  la  Giunta  regionale, con propria deliberazione, stabilisce le  procedure  per  la presentazione  delle  domande  e  le   condizioni   per   la concessione dei prestiti o mutui.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai fini della concessione delle  provvidenze  previste dalla  presente  legge,  si   prescinde     dall' iscrizione al  Registro  degli  imprenditori  agricoli come IATP di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le Comunità montane, nell' ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, attuano gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli Enti citati sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le domande di concessione degli aiuti vanno presentate alle Comunità montane di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno. Tali Enti provvedono a esercitare la vigilanza sull' osservanza delle condizioni e degli impegni posti ai richiedenti, disponendo altresì, nei casi di inadempienza o di mancanza dei requisiti, la revoca ed il recupero degli aiuti concessi.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 2 da  art. 39, comma 1, L. R. 20/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad assegnare al Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli  -  Venezia  Giulia  (CRSA)  un  finanziamento straordinario di lire 300 milioni per  la  realizzazione  di programmi di ricerca e sperimentazione, aventi per obiettivo lo  sviluppo  di  colture  agricole  specializzate   e   non eccedentarie,   approvati    dalla    Direzione    regionale dell' agricoltura ed attuati nei territori dei Comuni di cui all' articolo 1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Alle aziende agricole, singole od  associate,  ubicate nei territori dei Comuni di cui all' articolo 1 e delimitati ai sensi dell' articolo 2 della legge  regionale  23  agosto 1985, n. 45, che abbiano subito danni non inferiori  al  35% della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche  di carattere  eccezionale,   l' Amministrazione  regionale   è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:<p style="text-align: justify;">a) contributo in conto capitale  a  risarcimento  del  danno    economico  subito,  per  un  importo  massimo   di   lire    3.000.000; qualora il danno riguardi colture  di  pregio,    può essere concesso un ulteriore contributo fino  ad  un    massimo di lire 10.000.000;</p><p style="text-align: justify;">b) contributi  in  conto  interesse  sui   prestiti   agrari    d' esercizio ad  ammortamento  quinquennale,  secondo  le    modalità di cui all' articolo 1, secondo comma,  lettera    c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per  coprire  la    parte eccedente i massimali di cui alla lettera a).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per il conseguimento delle provvidenze di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dall' articolo 5  della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le provvidenze contemplate dal presente  articolo  non sono cumulabili con altre previste per le  stesse  finalità da leggi statali o regionali.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  2   è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno  di  lire 100 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 100 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23  -  programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X -   il   capitolo    6402    (2.1.234.5.10.12.)    con    la denominazione &lt;&lt;  Contributi alle Comunità  montane  per  la concessione  di   un' indennità  annua  agli   imprenditori agricoli a titolo principale, residenti  nei  territori  dei Comuni delle zone di montagna e  svantaggiate,  che  abbiano superato  il  cinquantacinquesimo  anno  di  età  e   siano titolari  di   aziende   agricole,   alla   cui   conduzione partecipino  in  qualità  di   contitolari   uno   o   più giovani  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo,  di  lire  300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per  gli anni dal 1992 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2001 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> All' onere complessivo di lire  300  milioni  relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994,  si  provvede,  per  lire  100   milioni   relativi all' anno 1992 mediante storno di pari importo dal  capitolo 6460, per lire 100 milioni relativi all' anno 1993  mediante storno di pari importo dal capitolo 6305,  e  per  lire  100 milioni relativi all' anno  1994  mediante  storno  di  pari importo dal capitolo 8840 dello stato  di  previsione  della spesa dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Sul precitato capitolo 6402 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100  milioni  per l' anno 1992, mediante  prelevamento  di  pari  importo  del capitolo 8842 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione predetto.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><a name="art11"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  11</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità di cui all' articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23  -  programma 3.1.7. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione  X -   il    capitolo    6776    (2.1.235.3.10.12)    con    la denominazione  &lt;&lt;   Finanziamento  straordinario    all' Ente regionale per  lo  sviluppo   dell' agricoltura  (ERSA)  per l' attuazione di progetti finalizzati volti ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo  degli  allevamenti esenti dalle  restrizioni  comunitarie  e  delle  produzioni agricole non eccedentarie nei  territori  dei  Comuni  delle zone di montagna e svantaggiate  &gt;&gt;, e con  lo  stanziamento, in termini di competenza di lire 600  milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  600  milioni  si  provvede mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  6460  dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 6776 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600  milioni  per l' anno 1992, mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 8842 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione predetto.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  8   è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23  -  programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X -   il    capitolo    6775    (2.1.235.3.10.12)    con    la denominazione  &lt;&lt;   Finanziamento  straordinario  al   Centro regionale   per   la   sperimentazione   agraria   per    la realizzazione di  programmi  di  ricerca  e  sperimentazione finalizzati allo sviluppo di colture agricole  specializzate e non eccedentarie nei territori dei Comuni  delle  zone  di montagna e svantaggiate  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  300  milioni  si  provvede mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  6460  dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 6775 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300  milioni  per l' anno 1992, mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 8842 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione predetto.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 9,  comma  1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni  per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito alla Rubrica  n.  23  -  programma 3.1.5. - spese di investimento - categoria 2.4. - Sezione  X -   il    capitolo    6609    (2.1.243.3.10.10)    con    la denominazione &lt;&lt;  Contributo in conto capitale  alle  aziende agricole, singole od associate, ubicate  nei  territori  dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate, a risarcimento dei danni alla produzione lorda globale subiti  a  causa  di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale  &gt;&gt; e con lo  stanziamento,  in  termini  sia  di competenza che di cassa, di lire 100  milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 100 milioni, in termini  sia di competenza che di cassa, si provvede mediante  storno  di pari importo dal capitolo 6716  dello  stato  di  previsione della spesa dei bilanci predetti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 9,  comma  1, lettera b), è autorizzato  nell' anno  1992  un  limite  di impegno di lire 50 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23  -  programma 3.1.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X -   il    capitolo    6610    (2.1.243.6.10.10)    con    la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto interesse sui  prestiti agrari d' esercizio ad ammortamento  quinquennale  a  favore delle aziende agricole, singole od  associate,  ubicate  nei territori dei Comuni delle zone di montagna  e  svantaggiate che abbiano subito danni della produzione  lorda  globale  a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche  di carattere eccezionale  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1995  e  1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> All' onere complessivo di lire  150  milioni  relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede per lire 100 milioni relativi agli anni 1992 e 1993 mediante storno di  pari  importo  dal  capitolo 6460, e per lire 50 milioni relativi all' anno 1994 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto  sul capitolo 8920 dello stato  di  previsione  della  spesa  dei bilanci citati (partita n. 10 dell' elenco n. 5 allegato  ai bilanci predetti).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Sul precitato capitolo 6610 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire  50  milioni  per l' anno 1992, mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 8842 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione predetto.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p></body></html>