Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 I comunicati relativi all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee sono stati pubblicati sui B.U.R. n. 48 del 1° dicembre 1993 e n. 5 del 2 febbraio 1994.
3 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
1. Per accelerare l' adeguamento alla riforma della politica agricola comune delle strutture di produzione dell' agricoltura nei Comuni compresi nell' elenco di cui alla direttiva 75/273 CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, gli aiuti regionali agli investimenti nelle aziende agricole ivi operanti e previsti dagli articoli dal 5 al 9 del Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, possono essere concessi anche nel caso in cui gli imprenditori agricoli, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il venticinque per cento del reddito totale dall' attività agricola svolta in azienda, purché il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne non superi la metà del tempo di lavoro totale dell' imprenditore.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1996
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 3
2. Qualora le particelle fondiarie oggetto di permute e compravendite vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 9/2007
Art. 4
1. Allo scopo di contribuire a ristabilire l' equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato, e conservare le risorse naturali dell' agricoltura, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario per l' attuazione - nei territori dei Comuni di cui all' articolo 1 - di progetti finalizzati volti ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo degli allevamenti esenti dalle restrizioni comunitarie e delle produzioni agricole non eccedentarie anche attraverso prove pratiche e dimostrative presso aziende agricole situate nei medesimi territori.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere predisposti dall' ERSA od essere presentati all' Ente medesimo da imprese o cooperative agricole e sono adottati in armonia con i programmi delle Comunità montane ed in coerenza con l' attività del Centro regionale per la sperimentazione agraria.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 5
1. Ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, l' Amministrazione regionale concede, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, ai conduttori di aziende agricole e alle cooperative agricole, prestiti o mutui, della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per l' impianto, il potenziamento e l' ampliamento, nell' ambito delle strutture produttive ricadenti nei Comuni di cui all' articolo 1, di allevamenti di animali da pelliccia e di selvaggina ungulata, nonché di allevamenti avicunicoli, caprini ed equini.
2. Ai fini del presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 6
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 7
1. Le Comunità montane, nell' ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, attuano gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli Enti citati sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 20/1992
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 8
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli - Venezia Giulia (CRSA) un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, aventi per obiettivo lo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie, approvati dalla Direzione regionale dell' agricoltura ed attuati nei territori dei Comuni di cui all' articolo 1.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 9
1. Alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni di cui all' articolo 1 e delimitati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:
a) contributo in conto capitale a risarcimento del danno economico subito, per un importo massimo di lire 3.000.000; qualora il danno riguardi colture di pregio, può essere concesso un ulteriore contributo fino ad un massimo di lire 10.000.000;
b) contributi in conto interesse sui prestiti agrari d' esercizio ad ammortamento quinquennale, secondo le modalità di cui all' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per coprire la parte eccedente i massimali di cui alla lettera a).

3. Le provvidenze contemplate dal presente articolo non sono cumulabili con altre previste per le stesse finalità da leggi statali o regionali.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 10
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6402 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione << Contributi alle Comunità montane per la concessione di un' indennità annua agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate, che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età e siano titolari di aziende agricole, alla cui conduzione partecipino in qualità di contitolari uno o più giovani >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. All' onere complessivo di lire 300 milioni relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, per lire 100 milioni relativi all' anno 1992 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, per lire 100 milioni relativi all' anno 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6305, e per lire 100 milioni relativi all' anno 1994 mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
6. Sul precitato capitolo 6402 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1992, mediante prelevamento di pari importo del capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 12
1. Per le finalità di cui all' articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6776 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) per l' attuazione di progetti finalizzati volti ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo degli allevamenti esenti dalle restrizioni comunitarie e delle produzioni agricole non eccedentarie nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 600 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
4. Sul precitato capitolo 6776 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni per l' anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 13
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6775 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la sperimentazione agraria per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati allo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
4. Sul precitato capitolo 6775 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni per l' anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 14
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.5. - spese di investimento - categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6609 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributo in conto capitale alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate, a risarcimento dei danni alla produzione lorda globale subiti a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6716 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 15
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera b), è autorizzato nell' anno 1992 un limite di impegno di lire 50 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6610 (2.1.243.6.10.10) con la denominazione << Contributi in conto interesse sui prestiti agrari d' esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate che abbiano subito danni della produzione lorda globale a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. All' onere complessivo di lire 150 milioni relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede per lire 100 milioni relativi agli anni 1992 e 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, e per lire 50 milioni relativi all' anno 1994 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati (partita n. 10 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
6. Sul precitato capitolo 6610 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.