Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 53
Associazioni dei produttori
(programma 3.1.7.)
1.
Per le finalitā previste dall'
articolo 9, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41
, č autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.