Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 113
 Interventi nei settori del territorio, dell' ambiente
e delle opere pubbliche
(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 1.3.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 autorizzata con l' articolo 23, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, č suddivisa in ragione di di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 10.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 68, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, č suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, č suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.500 milioni rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 68, comma 8, della legge regionale n. 4/1991, č suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 2.000 milioni rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, si intende autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. La quota di lire 7.000 milioni, autorizzata con l' articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, e cosė rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 68, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, č suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l' anno 1993, con l' articolo 68, comma 17, della legge regionale n. 4/1991, č suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.