Legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1992

Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.
Art. 1
 
1.
L' articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica ovvero per ciascuna forza politica rappresentata nel gruppo misto o in quelli con denominazione propria costituiti da consiglieri appartenenti a forze politiche diverse; due unità per gruppi con più di venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica;
b) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri appartenenti alla stessa forza politica; due unità per i gruppi da cinque a dieci; tre per quelli da undici a venti; quattro per i gruppi con oltre venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica.

Alle segreterie dei gruppi con oltre otto consiglieri appartenenti alla stessa forza politica è assegnata, altresì, una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l' indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari.
Al restante personale delle segreterie dei gruppi spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari. >>.