Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 133, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 3
 
1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell' articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:
a) nei confronti di coloro che ottengano il decreto sindacale di accoglimento della domanda in seguito all' adozione del provvedimento di ammissione ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;
b) nei confronti di coloro che dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo previo annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego per la rimozione del quale era stato pure instaurato il procedimento previsto dall' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, poi conclusosi con la sua archiviazione su richiesta comunale, senza l' emissione del provvedimento formale;
c) nei confronti di coloro che dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo in seguito al passaggio della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;
d) nei confronti di coloro che prima della entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l' autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune ed intendano ritrasferirlo, previo rilascio di nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

3. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentato dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, dai soggetti considerati al comma 1, lettera b), sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.
4. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1, lettere c) e d), è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 42 della citata legge regionale n. 48 del 1991, e che risultino pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite in base alle disposizioni del presente articolo.
Art. 4
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 83, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale in numero non superiore a dieci unità di cui cinque nella qualifica funzionale di consigliere e cinque in quella di segretario.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 111, comma 9, L. R. 37/1993
Art. 6
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi a titolo di conguaglio, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 6, settimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per importi superiori a quelli derivanti dalla differenza fra il contributo spettante ai sensi del Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977 e l' acconto ricevuto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sempreché l' importo delle spese sostenute per le riparazioni risulti superiore al contributo complessivamente erogato ai sensi delle citate leggi regionali n. 17 del 1976 e n. 30 del 1977.