Legge regionale 28 ottobre 1991, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell' Amministrazione regionale in materia di personale.
Art. 1
 
1.
L' articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. In attesa della ridefinizione della disciplina normativa concernente le competenze, l' attività e la composizione degli Organi collegiali dell' Amministrazione regionale in materia di personale, nonché ai fini degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, rimane in carica, sino al completamento degli adempimenti medesimi con esclusione degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché di quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Consiglio di amministrazione del personale di cui all' articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.
2. Onde consentire il rinnovo contestuale degli Organi collegiali di cui agli articoli 155 e 168 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il Comitato di gestione del fondo sociale di cui all' articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, rimane in carica sino al completamento degli adempimenti di cui al comma 1. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera z), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 3
1. Il Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall' articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall' articolo 2 della presente legge, entra in carica a conclusione degli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, come modificato dall' articolo 1 della presente legge.
2. Gli adempimenti connessi agli scrutini per merito comparativo, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché a quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, vengono svolti dal Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall' articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall' articolo 2 della presente legge; nonché dalla competente Commissione paritetica, come previsto dalle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11, 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8.
Note:
1 La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.