Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
CAPO I
 Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali
20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e
loro successive modificazioni ed integrazioni
Art. 1
 
1. Per gli edifici di proprietà comunale, inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in stato di sospensione dei lavori di recupero statico e funzionale nonché di restauro architettonico, non si applicano i parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS qualora la sospensione dei lavori sia dovuta al rinvenimento di reperti di interesse archeologico, storico e culturale.
Art. 2
1. In relazione agli interventi di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, all' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e all' articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico anche i maggiori oneri derivanti dagli aumenti d' asta degli appalti conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 3
 
1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano anche a coloro cui sia stato completamente erogato il contributo riconosciuto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano provveduto ad eseguire i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, sulla base di una concessione edilizia regolarmente rilasciata, ma in difetto di un progetto esecutivo conforme ai criteri fissati dall' articolo 5 della citata legge regionale n. 30 del 1977.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1, purché siano state presentate entro il 31 ottobre 1977.
4. In deroga a quanto disposto dall' articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, l' erogazione dei contributi ha luogo in unica soluzione, previo accertamento da parte del Sindaco della regolare esecuzione delle opere e del rispetto della normativa antisismica, sentiti gli organi di cui all' articolo 17 della citata legge regionale n. 30 del 1977.
Art. 4
 
1. All' articolo 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori. >>.
Art. 6
 
1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi previsti dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono essere concessi anche a coloro che siano titolari di vani produttivi - ivi compresi quelli adibiti a deposito o a magazzino - non inseriti in edifici ad uso misto, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, i quali abbiano presentato la relativa domanda prima dell' entrata in vigore della presente legge e risultino beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per l' alloggio dagli stessi posseduto.
Art. 7
 
1. All' articolo 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori. >>.
CAPO II
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 9
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica:
a) nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 51, primo comma, primo periodo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nella qualità di coniuge di soggetto già beneficiario delle provvidenze previste dall' articolo 58 della citata legge regionale n. 25 del 1978, e successive modifiche ed integrazioni, per il completamento di un alloggio in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976;
b) nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ed abbiano beneficiato dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per il recupero statico e funzionale di edifici non adeguati alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare, secondo le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11
 
1. Nei casi previsti dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è riconosciuta anche a favore di coloro che in qualità di successori per causa di morte abbiano utilmente ripetuto la domanda presentata dal " de cuius" e la stessa risulti astrattamente accoglibile ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977.
2. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dovrà essere presentata dagli interessati, per i casi di ordinanza di demolizione già notificata, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza di demolizione venga notificata in data successiva all' entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.
4. In via transitoria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche in favore dei successori << mortis causa >> che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ripetuto la domanda del << de cuius >>.
Art. 12
 
1. Le provvidenze per il recupero statico e funzionale dei vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle produttive in un unico edificio.
3. Ai fini della determinazione delle provvidenze per il ripristino di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all' attività aziendale.
4. Le domande di contributo eventualmente presentate in tempo utile anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
6. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 13
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, il contributo ivi previsto è concesso al Comune per gli alloggi ricevuti dal medesimo in donazione e sui quali sia necessario eseguire delle opere per renderli agibili e di carattere definitivo, anche in assenza del titolo comprovante l' acquisto della proprietà dei sedimi su cui insistono i suddetti alloggi.
Art. 14
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le opere ivi previste sono finanziabili anche quando siano finalizzate alla ricostruzione o alla riparazione di edifici assistiti dai benefici recati da leggi statali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 15
1. Le domande utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dai soggetti che non siano in grado di dar corso ai lavori di riparazione a causa delle precarie condizioni socio - economiche in cui versa il proprio nucleo familiare, dovute alla presenza di componenti disoccupati o infermi di mente o inabili, titolari di reddito minimo, sono valide ai fini della fruizione alternativa, rispetto al mutuo agevolato di cui all' articolo 14 della citata legge regionale n. 2 del 1982, dell' intervento pubblico di riparazione da parte del Comune avente per oggetto l' esecuzione diretta delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento del minimo abitabile, ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in supero di spesa rispetto ai limiti parametrici stabiliti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35. Le opere della cui esecuzione si tratta sono solamente quelle previste dal progetto approvato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L' accesso ai benefici previsti dal precedente articolo è limitato a coloro le cui precarie condizioni familiari sono attestate dal Sindaco del Comune presso il quale è stata presentata la domanda di cui al comma 1, ed è subordinato alla conferma espressa dell' intervento manifestata entro trenta giorni dall' invito all' uopo rivolto dal Sindaco agli interessati.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 1, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 16
 
1. All' articolo 16, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi. >>.
Art. 17
 
1. In deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, i benefici previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano alienato, prima dell' entrata in vigore della presente legge, la quota di proprietà dell' alloggio posseduta in costanza di procedimento contributivo agli altri comproprietari, ancorché per il medesimo alloggio abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 sono annullati e, per l' effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei contributi.
Art. 18
 
1. Con riferimento agli interventi di cui all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi predetti dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del progetto approvato a norma delle vigenti disposizioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune.
2. Con riferimento agli interventi indicati al comma 1, nonché a quelli aventi ad oggetto gli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, qualora gli interessati siano ricorsi a progetti stralcio o a lotti di progetti generali in corrispondenza dell' entità di finanziamento ricevuto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori finanziamenti sugli importi dell' opera eccedente il finanziamento concesso su domanda da presentarsi anche oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.
3. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
5. In relazione agli edifici indicati al comma 4, sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa con i quali è stato disposto, anche in assenza di perizia, l' utilizzo di economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.
Art. 19
 
4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune nel cui territorio è situato l' edificio interessato dall' intervento.
5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d' uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
Art. 20
 
1. Le domande presentate ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle quali sia stata disposta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l' assegnazione di massima del relativo finanziamento, sono fatte valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento medesimo ancorché il soggetto richiedente difettasse, alla data degli eventi sismici, del requisito della personalità giuridica e quantunque l' unità immobiliare, pur essendo destinata, alla medesima data, agli usi di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, non lo fosse in modo conforme alle finalità esclusive o preminenti del soggetto proprietario.
2. Sono ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico dell' intero edificio in cui è inserita l' unità immobiliare di cui al comma 1.
Art. 24
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell' Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronunce rese dal collegio arbitrale o dall' autorità giudiziaria, anche se non liquidate nel lodo o nella sentenza o con separata ordinanza del collegio, ivi comprese le spese per consulenze tecniche o per interessi o di patrocinio legale o di altro genere.
Art. 25
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e loro successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni e di altri Enti pubblici operanti nelle zone terremotate; conseguentemente, le aperture di credito di cui al terzo comma dell' articolo 70 della citata legge regionale n. 55 del 1986 sono disposte anche a favore del legale rappresentante delle predette amministrazioni.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27
 
1. All' articolo 72, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono aggiunte, in fine, le parole: << nonché alle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime >>.
Art. 29
 
1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole << non superiore a lire 15.000.000 per alloggio >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a lire 25.000.000 per alloggio >>.
Art. 30
 
1. I termini per la presentazione delle domande di anticipazione, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di decesso del socio richiedente l' anticipazione di cui all' articolo 1 della citata legge regionale n. 52 del 1988, così come modificato dall' articolo 29 della presente legge, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda relativa può essere ripetuta dai successori per causa di morte del socio prenotatario o assegnatario che subentrino nella qualità di socio al defunto o che conseguano la proprietà dell' alloggio. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi alla predetta data, e dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 34
 
1. Al comma 1 dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. >>.
Art. 35
 
1.
Dopo l' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto il seguente:
<< Art. 39 bis
 
1. L' applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell' articolo 39 è sospesa nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa dalla contemporanea pendenza, alla data di scadenza del termine, di un giudizio civile avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell' intervento assistito dai contributi ovvero di altro procedimento giurisdizionale che comunque condizioni in concreto la facoltà di intervenire sull' edificio.
2. La decadenza dai benefici riprende ad operare ove entro il nuovo termine indicato da un apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l' intervento assistito dai benefici non sia ultimato.
3. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 39, nei casi indicati al comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell' intervento. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di soggetto o di importo. >>.

Art. 36
 
1. All' articolo 40, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell' articolo 39, e successive modifiche ed integrazioni, il termine decennale decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori. >>.
Art. 37
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 48 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche agli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che non si siano potuti completamente recuperare a causa dell' applicazione dei parametri di contenimento della spesa stabiliti in via amministrativa per gli interventi sugli edifici di pregio ambientale, storico, artistico e culturale, catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, o per altre ragioni comunque connesse all' esaurimento delle disponibilità finanziarie.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 39
 
1. AI fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell' articolo 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, vanno compresi fra gli edifici riparati o ricostruiti anche quelli per i quali il Comune abbia effettuato gli accertamenti dello stato di attuazione delle opere realizzate ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con l' adozione di provvedimenti di diniego del contributo fondati sul rilievo che, alla data di presentazione della relativa domanda, non erano conclusi gli interventi di riparazione o di ricostruzione dell' immobile interessato dai fenomeni di infiltrazione d' acqua.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 40
 
1. All' articolo 101, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << I provvedimenti di diniego del contributo eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all' articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco previa acquisizione agli atti del procedimento della documentazione prevista dall' articolo 11, comma 2, lettera g), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 96 dalla presente legge. >>.
Art. 41
 
1. Le domande di trasferimento dei contributi eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine indicato dall' articolo 168, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono fatte valide agli effetti dell' applicazione, in regime di ultrattività, delle disposizioni abrogate in materia di trasferimento dei contributi, qualora gli interessati avessero erroneamente presentato, entro il predetto termine, domanda di trasferimento in un Comune per il quale la legge non consentiva il rilascio dell' autorizzazione e la nuova domanda, prodotta oltre il termine in questione, sia stata presentata allo scopo di rimediare all' erronea indicazione del Comune contenuta nella precedente domanda.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 5, L. R. 64/1991
Art. 43
 
1. Al comma 2 dell' articolo 169 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all' emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine. >>.
CAPO III
 Altre norme d' intervento
Art. 44
 
1. Qualora in seguito agli eventi sismici del 1976, per la ricostruzione delle unità immobiliari negli ambiti edilizi di intervento unitari, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, si sia reso necessario, per imprescindibili esigenze di natura geologica, realizzare nel territorio del Comune di Vito d' Asio, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un muro di sostegno per garantire la sicurezza degli insediamenti abitativi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le relative spese, in via di sanatoria, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
2. A tal fine il Comune di Vito d' Asio deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della documentazione giustificativa.
3. Per le finalità del presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Vito d' Asio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 45
 
1. Qualora il Comune abbia fatto luogo alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, sulla base della delega conferita dagli interessati ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nell' ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nelle aree individuate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, e le unità ricostruite insistano nelle zone di rispetto delle pubbliche strade ed autostrade, ancorché le medesime siano state legittimate precariamente dalla pubblica amministrazione cui compete la tutela delle strade, in deroga al limite di distanza stabilito a protezione del nastro stradale, i titolari delle unità predette hanno facoltà di presentare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge domanda intesa ad ottenere i benefici di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L' accoglimento della domanda di contributo è subordinato alla cessione gratuita al Comune delle unità immobiliari ricostruite dal Comune stesso senza l' osservanza delle distanze minime a protezione del nastro stradale.
Art. 51
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per carenza di atti relativi al procedimento, conseguono validità mediante l' acquisizione tardiva degli atti stessi.
Art. 55
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le somme comunque dovute dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici, in seguito al riscontro amministrativo- contabile dei rendiconti presentati all'organo di controllo interno, possono essere trattenute direttamente dall'Amministrazione regionale in sede di emissione di un nuovo ordine di accreditamento, anche se afferente ad un diverso esercizio finanziario e ad un diverso oggetto, mediante vincolo di commutazione della somma in entrata.
2. L'acquisizione della quietanza di cui al comma 1, produce l'effetto di regolarizzare i rendiconti interessati.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 19/1995
Art. 56
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai criteri di aggiornamento vigenti alla data di emissione del decreto di concessione, sebbene le opere di riparazione assistite dai predetti contributi fossero iniziate prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 30 del 1977 o comunque prima dell' adozione del decreto di concessione del contributo.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difformità dalla disposizione di cui all' articolo 17, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come introdotta dall' articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e interpretata autenticamente dall' articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, ovvero in difformità dalle disposizioni di cui all' articolo 31, quarto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come introdotte dall' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sempreché abbiano ad oggetto unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione, inserite in edifici ad uso misto la cui parte abitativa risulti finanziata con provvedimenti assunti in data anteriore a quelli oggetto di sanatoria.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto di importo.
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 3, L. R. 64/1991
Art. 58
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in seguito a provvedimento favorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che annetteva i richiedenti ai predetti benefici limitatamente all' ammontare dei danni risultanti dal verbale di accertamento, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché siano stati disposti applicando le disposizioni ordinate sotto il Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977.
Art. 60
 
1. I provvedimenti di concessione di contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate oltre il termine indicato dall' articolo 34 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 61
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore degli eredi che hanno omesso di ripetere la domanda del << de cuius >>, ai sensi dell' articolo 15, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché, alla predetta data, risulti che i medesimi abbiano comunque ripetuto la predetta domanda, ancorché dopo l' erogazione del contributo loro concesso.
2. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979 n. 35, in favore degli eredi dei soggetti proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici deceduti dopo aver presentato la domanda di contributo.
Art. 65
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto del requisito previsto dall' articolo 36, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, purché al tempo dell' emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare di nuova formazione sia stato proprietario di altro alloggio adeguato alle necessità familiari nel Comune di residenza alla data degli eventi sismici o in altri Comuni ad esso limitrofi, intendendosi per adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.
Art. 66
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente disposti ai sensi dell' articolo 51, primo comma, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che abbiano acquistato per causa di morte la titolarità del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, per effetto di successione non diretta rispetto al titolare del bene alla data del 6 maggio 1976, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 69
 
1. I provvedimenti di spesa eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, ancorché l' opera finanziata non rientrasse nella categoria delle opere di pubblica utilità, bensì fra quella delle opere pubbliche non di competenza comunale di cui al combinato disposto dell' articolo 75, comma 1, e dell' articolo 76 della citata legge regionale n. 63 del 1977, sempreché la relativa spesa sia stata posta a carico del capitolo di bilancio pertinente.
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 64/1991 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 48/91.
2 Articolo abrogato da art. 133, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 72
1. Sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale, nei limiti della tariffa professionale, compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a professionisti singoli od associati in ordine alla revisione della progettazione delle opere di riparazione degli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, revisione dovuta a circostanze che il progettista non aveva conosciuto o che aveva conosciuto in modo non rispondente alla realtà, ovvero dovuta a carenza di previsione progettuale o a circostanze sopravvenute dopo la consegna del progetto e prima dell' appalto dei lavori o ad altri motivi connessi all' appaltabilità dei lavori medesimi.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
4. Le disposizioni recate dall' articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall' articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Gli incarichi di progettazione relativi agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente conferiti dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché non si sia fatto luogo all' esecuzione dei lavori previsti nel progetto.
Note:
1 Comma 4 abrogato implicitamente da art. 5, comma 3, L. R. 64/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 74
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 151, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall' articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, sono estese ai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone terremotate che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all' esercizio delle proprie funzioni.
Art. 75
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 49, sono estese ai soggetti che nell' ambito degli uffici di ragioneria svolgono compiti di riscontro amministrativo - contabile dei rendiconti dei funzionari delegati alle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 76
 
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 64/1991
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 37/1993
3 Comma 1 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
4 Comma 3 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 77
 
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 39 bis, comma 3, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come inserito con l' articolo 35, nonché dell' articolo 56, comma 3, dell' articolo 59, comma 2, dell' articolo 63, comma 2, dell' articolo 64, comma 3, e dell' articolo 71, comma 3, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 1.198.156.596, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.
Art. 79
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 72 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1000 milioni fa carico al capitolo 8702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
4. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 8702 viene altresì impinguato di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8702 dopo la locuzione << edilizi unitari >> è aggiunta la locuzione << , nonché delle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime. >>.