<< 1. Nella determinazione del prezzo di cessione dell' immobile, effettuato sulla base di una perizia di stima, l' ente gestore terrà conto, in detrazione:
a) delle migliorie eventualmente apportate all' immobile stesso da parte dell' utente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;
b) dell' ammontare dei canoni di locazione o di affittanza già versati dai soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della presente legge, rivalutati alla data di stima. >>.