Legge regionale 02 settembre 1991, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 26/10/1994

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - << Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie >>.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 26, comma 2, L. R. 14/1994
Art. 2
 
1. L' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
<< a) da parte del locatario od affittuario o di chi abbia, comunque, in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare. >>.

Art. 5
 
1. L' articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
<< 3) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ha in uso l' immobile richiesto in proprietà; >>.

2. L' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente numero:
<< 4) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ed i familiari coabitanti non posseggono altre idonee abitazioni ovvero, in caso di proprietari di abitazioni non adeguate ai sensi della norma di cui all' articolo 1, comma 3, dichiarazione con cui i medesimi si impegnano ad alienare le stesse entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto medesimo; >>.