Art. 1
1. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale č autorizzato ad applicare nei confronti dell' Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Art. 2
1. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura all' Associazione di cui all' articolo 1, i supporti organizzativi necessari all' espletamento delle funzioni statutarie.
Art. 3
1. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all' Associazione di cui all' articolo 1 l' attuazione di studi, manifestazioni, convegni, conferenze ed altre iniziative socio culturali rientranti tra i compiti d' istituto della Regione.
Art. 4
1. Gli oneri previsti dall' articolo 3 fanno carico ai capitoli 1, 222 e 224 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno finanziario 1991, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilitā.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.