Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.
Art. 5
2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l' autorizzazione sarà rilasciata all' amministratore della proprietà collettiva od ad altra persona da essa designata in via continuativa.
3. Le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell' autorizzazione e l' indicazione del percorso autorizzato.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 39/1992 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 39/1992 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.
3 Comma 1 sostituito da art. 75, comma 5, L. R. 42/1996
4 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 75, comma 8, L. R. 42/1996
5 Integrata la disciplina del comma 3 ter da art. 75, comma 8, L. R. 42/1996
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
7 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.