Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.
Art. 3
1. Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;
b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;
c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell' apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell' attività estrattiva di cave o miniere;
d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate;
d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.
d ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per la durata delle operazioni di recupero e comunque non oltre trentasei ore dalla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 11 bis.
2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi impiegati nell' esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;
b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;
c) i mezzi impiegati nell' espletamento dell' attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;
d)   ( ABROGATA )
e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale;
g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall' Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta da parte del Corpo d' armata competente per territorio;
h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;
i) i mezzi impiegati nell' esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.
i bis) i mezzi impiegati in iniziative e attività destinate ad accompagnare persone con difficoltà di deambulazione al fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legati alla Prima guerra mondiale, organizzate da enti pubblici, da associazioni, da guide turistiche o da esperti specializzati di cui all'articolo 6.
6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell' esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 39/1992
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 119, comma 1, L. R. 47/1993
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 75, comma 2, L. R. 42/1996
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 75, comma 3, L. R. 42/1996
5 Comma 3 sostituito da art. 75, comma 4, L. R. 42/1996
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 8/1999
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 10/2003
8 Parole soppresse al comma 8 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
9 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
10 Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 15, comma 2, L. R. 11/2013
11 Lettera d ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 11, L. R. 20/2018
12 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 12, L. R. 20/2018
13 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 13, L. R. 20/2018
14 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 13, L. R. 20/2018
15 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 23, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Lettera d quater) del comma 1 aggiunta da art. 29, comma 1, L. R. 6/2021
17 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 3, comma 18, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.