1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nella Regione Friuli - Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria.