Legge regionale 13 agosto 1990 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 29/08/1990

Interpretazione autentica dell' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, concernente le modalità di rimborso all' Amministrazione regionale delle sovvenzioni a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

Art. 1

1. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all' articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, come modificato dall' articolo 72 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, il rimborso della sovvenzione, di cui all' articolo 5 della citata legge regionale n. 56/85 e dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferito agli importi previamente scomputati dal prezzo d' acquisto degli impianti da cedere.