Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 3
1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione tutti gli atti a carattere generale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera d) ed e), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.
6. Il Parere sugli atti di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e), deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento dell' atto. Ove il parere non sia espresso nel termine, lo stesso si intende favorevole.
7. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione sui criteri per l' individuazione dei piani di riparto della spesa di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e).
9. Nell' ambito delle << azioni positive >> di cui all' articolo 2, comma 3, lettere g) e h), l' Amministrazione regionale è autorizzata, su proposta della Commissione, a concedere ad Enti locali, singoli od associati, contributi con modalità e criteri di rendicontazione legati ai relativi decreti di concessione.
Note:
1 La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
2 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
3 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
4 Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
5 Comma 8 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 16/2013
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 16/2013
8 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 16/2013