Legge regionale 12 febbraio 1990 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 2

( ABROGATO )

(6)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 23/1991 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.

Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 23/1992 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 31/1993

Comma 2 bis interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 31/1993

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 4

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.

La menzione di gruppo di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima legge regionale 18/96.

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 5

(1)

1. Il personale di cui all' articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato con l' articolo 6 della presente legge, potrà essere utilizzato, all' occorrenza, e previo confronto con le Organizzazioni sindacali, dagli Enti locali interessati, nel contesto di una complessiva, sia pur provvisoria, riorganizzazione funzionale degli Enti stessi, anche per l' assolvimento di mansioni inerenti a posti che risultino o che si rendano vacanti nelle rispettive piante organiche.

2. Del pari, anche il personale indicato all' articolo 2 può essere utilizzato, ove necessario, nei modi specificati al comma 1. L' attività del personale medesimo deve, però, sempre indirizzata all' attuazione di specifici progetti - obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale.

Note:

Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.

Art. 6

1. I commi 1, 2 e 3 dell' articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

<< 1. Con successiva legge regionale verrà disposto, in base alla previsione dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, l' ampliamento degli organici locali necessario per porre gli Enti titolari delle funzioni trasferite o delegate in grado di provvedere in modo ottimale all' esercizio delle funzioni anzidette. All' approvazione della legge medesima si provvederà non appena i trasferimenti e le deleghe di cui si tratta saranno compiutamente definiti.

2. In via provvisoria, gli Enti locali di cui al comma 1 sono dotati di appositi contingenti organici di personale regionale - distinti per qualifica funzionale - da assegnare in posizione di comando, e ciò anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico dei dipendenti della Regione. I contingenti organici di cui sopra sono determinati annualmente con apposita legge regionale.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare su conforme deliberazione della Giunta stessa, saranno stabiliti, sentite le Associazioni regionali dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM, nonché le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, i profili professionali ed i criteri per la individuazione del personale regionale da assegnare in posizione di comando agli Enti locali suindicati. >>.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 8

1. I primi contingenti organici di personale regionale di cui all' articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nel testo sostituito con l' articolo 6 della presente legge, da assegnare in posizione di comando, per il momento alle sole Amministrazioni provinciali della regione, vengono determinati così come indicato nella allegata tabella << A >>.

(1)

2. Il personale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge dovesse essere già stato assegnato in posizione di comando alle Amministrazioni provinciali anzidette, in base alle disposizioni di legge modificate con l' articolo 6, concorre a determinare i contingenti organici di cui al comma 1. Peraltro, qualora avessero a risultare eccedenze quantitative, difformità di qualifiche funzionali, ovvero assegnazioni ad Enti locali diversi da quelli dianzi menzionati, i comandi già disposti cessano con effetto immediato.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 10

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio 1990.

2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.