Legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 23/1991 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 23/1992 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 31/1993
5 Comma 2 bis interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 31/1993
6 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
2 La menzione di gruppo di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima legge regionale 18/96.
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
1. Il personale di cui all' articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato con l' articolo 6 della presente legge, potrà essere utilizzato, all' occorrenza, e previo confronto con le Organizzazioni sindacali, dagli Enti locali interessati, nel contesto di una complessiva, sia pur provvisoria, riorganizzazione funzionale degli Enti stessi, anche per l' assolvimento di mansioni inerenti a posti che risultino o che si rendano vacanti nelle rispettive piante organiche.
2. Del pari, anche il personale indicato all' articolo 2 può essere utilizzato, ove necessario, nei modi specificati al comma 1. L' attività del personale medesimo deve, però, sempre indirizzata all' attuazione di specifici progetti - obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale.
Note:
1 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
Art. 6
 
1.
I commi 1, 2 e 3 dell' articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. Con successiva legge regionale verrà disposto, in base alla previsione dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, l' ampliamento degli organici locali necessario per porre gli Enti titolari delle funzioni trasferite o delegate in grado di provvedere in modo ottimale all' esercizio delle funzioni anzidette. All' approvazione della legge medesima si provvederà non appena i trasferimenti e le deleghe di cui si tratta saranno compiutamente definiti.

Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010