Art. 5
Zone escluse dagli interventi
1. In considerazione dell' eccezionale importanza naturalistica dell' area interessata al PIM, con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, saranno individuate, nell' ambito delle valli lagunari, le zone in cui vietare ulteriori interventi di infrastrutturazione finalizzati alla produzione ittica.