Legge regionale 20 novembre 1989 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 4, L. R. 19/1992

Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 13, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 10, comma 1, L. R. 13/1998

Articolo 4 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 45/2017

Articolo 4 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 1

(1)(3)(5)(9)

1. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni sovvenzioni nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati anche non compresi nelle prestazioni urbanistiche.

1 bis. Sono ammissibili alle sovvenzioni anche le spese già sostenute, purché lo strumento urbanistico non sia approvato alla data del termine finale per la presentazione della domanda.

(2)

1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

(6)

1 quater. La convenzione di cui al comma 1 ter disciplina i modi e i termini di formazione di uno strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale, da redigersi in copianificazione con la Regione, finalizzato ad assicurare in ambito intercomunale che le vigenti previsioni strutturali dei Piani regolatori generali comunali (PRGC) risultino accomunate da strategie correlate o concorrenti, superando eventuali forme di incoerenza localizzativa o di discontinuità funzionale.

(7)(10)

1 quinquies. Lo strumento sperimentale di cui al comma 1 quater si compone necessariamente almeno dei seguenti elementi, fatti salvi gli ulteriori contenuti eventualmente stabiliti dalla convenzione di cui al comma medesimo:

a) documento unitario di pianificazione strutturale dell'assetto del suolo quale sintesi dei singoli elementi dei PRGC, redatto secondo legende unificate;

b) agenda coordinata degli obiettivi e delle strategie strutturali, desunti dalle previsioni vigenti;

c) relazione tecnica interpretativa degli elementi territoriali che per l'UTI costituiscono armatura infrastrutturale e componente socio insediativa di livello intercomunale del territorio considerato.

(8)

2. Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale, che individua anche eventuali piani di interesse regionale o sovraccomunale, sentita la competente Commissione consiliare.

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai soggetti di cui all'articolo 28 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), incentivi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'informatizzazione dei piani strutturali comunali (PSC) di cui all'articolo 15 della citata legge regionale 5/2007.

(4)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 74, comma 2, L. R. 34/1997

Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2001

Articolo interpretato da art. 4, comma 44, L. R. 15/2005

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 17, L. R. 30/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 48, L. R. 27/2014

Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016

Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016

Comma 1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 20/2018

10  Parole soppresse al comma 1 quater da art. 4, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 2

(6)

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni, corredate da un preventivo sommario di spesa, vanno presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

(1)

1 bis. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2 bis, vanno presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento con il quale sono predeterminati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

(3)

2. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.

3. Ai fini della concessione delle sovvenzioni, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine, non superiore a due mesi, entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell' incarico professionale relativo al progetto urbanistico.

4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli strumenti urbanistici adottati con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' articolo 32, comma 1, o con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

(2)

4 bis. Nel provvedimento di concessione degli incentivi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati i piani strutturali comunali adottati con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2007.

(4)

4 ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1 quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014, anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/1992

Comma 4 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 19/1992

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 18, L. R. 30/2007

Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 19, L. R. 30/2007

Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 25/2016

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 7, L. R. 20/2018

Art. 3

(1)

1. L' erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90% a seguito della presentazione degli strumenti urbanistici, adottati con la deliberazione del Consiglio comunale, nelle forme precisate al comma 4 dell' articolo 2, e in ragione del restante 10% a seguito dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale, di cui all' articolo 32, comma 6, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, o dell' emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 8, o del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all' articolo 32, comma 9, della stessa legge regionale, o a seguito dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui all' articolo 45, comma 5, della citata legge regionale n. 52 del 1991.

1 bis. L'erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito della presentazione del PSC, adottato con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2007, e in ragione del restante 10 per cento a seguito dell'entrata in vigore del PSC ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della citata legge regionale 5/2007.

(3)

2. Al fine della conferma del contributo concesso la riadozione del Piano regolatore generale comunale, prevista all' articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale, prevista dall' articolo 45, comma 4, della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi.

2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/1992

Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 3, L. R. 12/2003

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 20, L. R. 30/2007

Art. 4

1. In via di prima applicazione della presente legge i Comuni beneficiari di contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, nell' ambito dei programmi di intervento deliberati dall' Amministrazione regionale nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988 possono richiedere entro il termine previsto al comma 1 del precedente articolo 2 l' integrazione della contribuzione relativamente alle spese riguardanti la redazione dell' indagine geologica prevista dalle vigenti leggi statali e regionali anche qualora gli strumenti urbanistici siano già stati adottati.

Art. 4 bis

(Sostegno alla formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o in adeguamento al piano paesaggistico regionale)

(1)

1. Per agevolare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al piano paesaggistico regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, ovvero alle Unioni territoriali intercomunali a un tanto delegate, sovvenzioni nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. La sovvenzione può essere destinata all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.

2. La formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o adeguamento al piano paesaggistico regionale avviene sulla base dei procedimenti definiti dalla disciplina di settore vigente.

3. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale e sono corredate di un preventivo sommario di spesa.

(2)

4. Le sovvenzioni sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo).

5. Alla concessione e contestuale erogazione della sovvenzione provvede il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa del preventivo di spesa. Qualora in corso di esercizio siano rese disponibili ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il Servizio competente è autorizzato a concedere e, contestualmente, a erogare il contributo scorrendo le domande ammissibili e non finanziate, seguendo il medesimo ordine di arrivo, entro i successivi sessanta giorni.

(3)

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione del procedimento di formazione sovvenzionato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 45/2017

Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 16, L. R. 12/2018

Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 2, L. R. 15/2020

Art. 4 ter

(Sostegno per la conformazione degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale)

(1)

1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico a favore del singolo soggetto istante e, comunque, in misura non superiore a:

a) 45.000 euro per Comuni sino a 5.000 abitanti;

b) 50.000 euro per Comuni sino a 10.000 abitanti;

c) 55.000 euro per Comuni sino a 20.000 abitanti;

d) 60.000 euro per Comuni sino a 100.000 abitanti;

e) 65.000 euro per Comuni con oltre 100.000 abitanti.

(5)

1 bis. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo in attuazione delle previsioni del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale).

(6)

2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute dall'1 gennaio 2019.

3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 bis.

4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1, redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, sono presentate alla predetta struttura regionale dall'1 gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno e sono corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 4 bis, commi 2, 4, 5 e 6.

(3)

4 bis. Il Servizio regionale competente approva annualmente l'elenco delle domande ammesse a contributo e l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi. Le richieste di contributo ritenute ammissibili conservano validità sino a tre anni successivi a quello dell'approvazione dell'elenco al fine di consentire, nel caso in cui non possano essere ammesse a contribuzione per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, il previo scorrimento dell'elenco delle stesse secondo l'ordine cronologico di accoglimento, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

(2)(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 7, lettera a), L. R. 15/2022

Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 7, lettera b), L. R. 15/2022

Comma 1 sostituito da art. 5, comma 9, L. R. 13/2023

Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 10, L. R. 13/2023

Art. 5

1. È abrogata la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, come modificata ed integrata con la legge regionale 29 agosto 1974, n. 46.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 1 e 4 fanno carico al capitolo 2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3.

3. La denominazione del precitato capitolo 2020 è sostituita dalla seguente: << Sovvenzioni a favore dei Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e incentivi ai Comuni e ai soggetti di cui all'articolo 28 della legge regionale 5/2007 per la predisposizione dei PSC>>.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 21, L. R. 30/2007