Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 4, L. R. 19/1992
2 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 13, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 10, comma 1, L. R. 13/1998
3 Articolo 4 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 45/2017
4 Articolo 4 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 1
1. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni sovvenzioni nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati anche non compresi nelle prestazioni urbanistiche.
1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale, che individua anche eventuali piani di interesse regionale o sovraccomunale, sentita la competente Commissione consiliare.
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai soggetti di cui all'articolo 28 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), incentivi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'informatizzazione dei piani strutturali comunali (PSC) di cui all'articolo 15 della citata legge regionale 5/2007.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 74, comma 2, L. R. 34/1997
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2001
3 Articolo interpretato da art. 4, comma 44, L. R. 15/2005
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 17, L. R. 30/2007
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 48, L. R. 27/2014
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
7 Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
8 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 20/2018
10 Parole soppresse al comma 1 quater da art. 4, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 2
2. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.
3. Ai fini della concessione delle sovvenzioni, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine, non superiore a due mesi, entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell' incarico professionale relativo al progetto urbanistico.
4 ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1 quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014, anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/1992
2 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 19/1992
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 18, L. R. 30/2007
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 19, L. R. 30/2007
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 25/2016
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 7, L. R. 20/2018
Art. 3
2. Al fine della conferma del contributo concesso la riadozione del Piano regolatore generale comunale, prevista all' articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale, prevista dall' articolo 45, comma 4, della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi.
2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/1992
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 20, L. R. 30/2007
Art. 4
 
1. In via di prima applicazione della presente legge i Comuni beneficiari di contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, nell' ambito dei programmi di intervento deliberati dall' Amministrazione regionale nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988 possono richiedere entro il termine previsto al comma 1 del precedente articolo 2 l' integrazione della contribuzione relativamente alle spese riguardanti la redazione dell' indagine geologica prevista dalle vigenti leggi statali e regionali anche qualora gli strumenti urbanistici siano già stati adottati.
Art. 4 bis
1. Per agevolare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al piano paesaggistico regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, ovvero alle Unioni territoriali intercomunali a un tanto delegate, sovvenzioni nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. La sovvenzione può essere destinata all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.
2. La formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o adeguamento al piano paesaggistico regionale avviene sulla base dei procedimenti definiti dalla disciplina di settore vigente.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione del procedimento di formazione sovvenzionato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 45/2017
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 16, L. R. 12/2018
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 2, L. R. 15/2020
Art. 4 ter
1 bis. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo in attuazione delle previsioni del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale).
2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute dall'1 gennaio 2019.
3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 bis.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 7, lettera a), L. R. 15/2022
4 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 7, lettera b), L. R. 15/2022
5 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 9, L. R. 13/2023
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 10, L. R. 13/2023