Art. 76
Censimento della circolazione sulle strade provinciali
(programma 0.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nel 1989 la spesa di lire 850 milioni per il rimborso alle Amministrazioni provinciali gli oneri da queste sostenuti per l' effettuazione del censimento 1986 della circolazione sulle strade provinciali.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 0.5.1. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione IX - il capitolo 3601 (2.1.153.2.10.17.) con la denominazione << Rimborso alle Amministrazioni provinciali degli oneri da queste sostenuti per l' effettuazione del censimento 1986 della circolazione sulle strade provinciali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 850 milioni per l' anno 1989.