Legge regionale 01 settembre 1989, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 19/06/2002

Proroga di termini contenuti nelle leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.
Art. 1
 
1. All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << 31 dicembre 1989 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1990 >>.
Art. 2
 
1. All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << 31 dicembre 1989 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1990 >>.
Art. 6
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, siano incorsi nella decadenza dei contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 54 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
Art. 7
 
1. All' articolo 45, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall' articolo 65 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << 30 giugno 1989 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1990 >>.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 52, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 138, comma 5, L. R. 50/1990
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 70, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002