Legge regionale 13 marzo 1989 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 24/06/2004

Modifiche di norme procedurali in materia di provvidenze per avversità atmosferiche e per l' attuazione di altri interventi.

Art. 1

(1)(2)

1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è elevato a 60 giorni.

2. Entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è ammessa la presentazione di domande per il conseguimento delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ad eventi calamitosi dichiarati con decreto di riconoscimento dal Presidente della Giunta regionale pubblicato successivamente al 31 dicembre 1988.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 2

1. Ai fini della ricostruzione, del ripristino o della ricostituzione di qualsiasi opera, struttura o dotazione agraria aziendale od interaziendale danneggiata da eventi calamitosi, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, secondo la legislazione vigente, anche se le stesse all' atto dell' evento erano, in base a precedenti provvedimenti, in fase di realizzazione od ultimate ma non ancora concluse con l' attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti.

2. Limitatamente a quanto realizzato, resta al beneficiario che procede al ripristino o alla ricostituzione titolo alla provvidenza concessa precedentemente all' evento, purché possa essere dimostrato lo stato di avanzamento o di compimento attraverso un verbale di consistenza redatto dal direttore dei lavori, oppure, nel caso non ne fosse stata necessaria la designazione, mediante la presentazione di fatture.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004

Art. 4

1. L' articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 39, è abrogato.

Art. 5

1. I benefici contributivi relativi alle opere di miglioramento fondiario possono essere concessi anche a coloro che, pur in assenza di autorizzazione provvisoria prevista dall' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, abbiano comunque dato inizio ai lavori, a seguito di presentazione della domanda, nei sei mesi precedenti l' entrata in vigore della presente legge. L' accertamento della data di inizio dei lavori sarà effettuato sulla base di idonea documentazione.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.