Legge regionale 13 marzo 1989, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 24/06/2004

Modifiche di norme procedurali in materia di provvidenze per avversità atmosferiche e per l' attuazione di altri interventi.
Art. 1
2. Entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è ammessa la presentazione di domande per il conseguimento delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ad eventi calamitosi dichiarati con decreto di riconoscimento dal Presidente della Giunta regionale pubblicato successivamente al 31 dicembre 1988.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004
Art. 5
 
1. I benefici contributivi relativi alle opere di miglioramento fondiario possono essere concessi anche a coloro che, pur in assenza di autorizzazione provvisoria prevista dall' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, abbiano comunque dato inizio ai lavori, a seguito di presentazione della domanda, nei sei mesi precedenti l' entrata in vigore della presente legge. L' accertamento della data di inizio dei lavori sarà effettuato sulla base di idonea documentazione.