Art. 14
Approvazione di progetti comunitari
da parte della Giunta regionale
1. L' approvazione dei progetti attuativi di programmi comunitari, o di progetti comunque ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali della Comunitā europea, č disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente nella materia, di concerto con l' Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni.