Legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Mantenimento in servizio, per un anno, del personale a suo tempo assunto dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, che tutt' ora opera con rapporto di impiego temporaneo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 41/1989 con effetto, ex articolo 3 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 75, comma 4, L. R. 50/1990
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 5/1993 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 9/1994
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 8/1996 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
6 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010