Art. 1
1. Al fine di realizzare organiche iniziative di lotta guidata e integrata ed utilizzare i finanziamenti all' uopo assegnati dallo Stato, l' Amministrazione regionale predispone un programma pluriennale di attività e provvede al coordinamento delle iniziative da realizzare.
2. Sulla base di tale programma le cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e loro consorzi, i Consorzi di tutela vini a DOC, le Associazioni dei produttori, l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA), le Province, le Comunità montane nonché altri enti riconosciuti idonei dalla Giunta regionale possono formulare propri programmi annuali di attuazione e stipulare convenzioni con l' Università degli studi di Udine.
3. Il programma di cui al comma 1 può altresì prevedere spese da sostenere direttamente da parte della Direzione regionale dell' agricoltura, che potrà operare tramite i propri Servizi centrali e periferici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 20/1992
2 Parole implicitamente soppresse al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.