﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 giugno 1988

      , n. 52 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dall' articolo 140, comma 68 e seguenti della L.R. 13/98.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di importo non superiore a lire 25.000.000 per alloggio, da restituire in dieci anni con rate semestrali a tasso zero, ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in stato di liquidazione o in gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell' articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano essi stessi o il coniuge beneficiari diretti di contributi ai sensi del Titolo III della medesima legge.<p><span style="">(1)</span><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I medesimi benefici previsti dal comma 1 possono venire estesi a sinistrati i quali abbiano affidato a società edilizie cooperative i lavori di ricostruzione della propria abitazione e gli stessi siano rimasti sospesi per messa in liquidazione della società cooperativa entro la data di entrata in vigore della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 2, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 3, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 67, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 73, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 23, L. R. 19/2004</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La domanda  dell' anticipazione  di  cui  al  comma  1 dell' articolo 1 - da presentarsi a pena di decadenza  entro 60 giorni dall' entrata in vigore della  presente  legge  da parte  del  legale  rappresentante  della  cooperativa  alla Segreteria generale  per  la  ricostruzione  -  deve  essere sottoscritta    dai    soci    interessati.    La    domanda dell' anticipazione di cui al comma 2 dell' articolo 1  deve essere presentata, a pena  di  decadenza,  entro  60  giorni dall' entrata in vigore della presente  legge,  dal  diretto interessato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L' erogazione dell' anticipazione ha  luogo  in  unica soluzione a seguito  dell' assegnazione  con  atto  pubblico dell' alloggio in proprietà al socio nel  caso  di  cui  al comma 1 dell' articolo 1 ovvero a seguito del  rilascio  del certificato di abitabilità nel caso di cui al comma  2  del medesimo articolo 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L' erogazione dell' anticipazione può  altresì  aver luogo anche prima  dell' assegnazione  o  del  rilascio  del certificato di abitabilità di cui al comma 2, a  condizione che l' interessato presti idonea garanzia reale o personale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  I  provvedimenti  concernenti   l' accertamento   dei rientri e le  garanzie  sulle  anticipazioni  concesse  sono promossi  a  cura  della  Direzione  regionale  dei  Servizi amministrativi, anche per la parte relativa  agli  eventuali atti forzosi di recupero.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 24, L. R. 19/2004</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In deroga al limite fissato dall' articolo 16,  quinto comma, della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  la  validità  dei   piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai  sensi  degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977,  n. 63, può essere prorogata, fino al limite  massimo  di  anni 15,  su  istanza  motivata  del  Comune   interessato,   con provvedimento del Presidente  della  Giunta  regionale,  nel quale potranno altresì essere prorogati i termini  entro  i quali dovranno essere compiute le espropriazioni  necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità  dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi  ai  sensi degli articoli 15 e 16 della  legge  regionale  23  dicembre 1977, n. 63,  e  gli  stessi  risultino  materialmente  già attuati, senza  però  che  siano  formalmente  concluse  le procedure  amministrative  di  acquisizione  degli  immobili dagli stessi  considerati,  in  via  eccezionale  i  termini concessi per l' ultimazione  delle  procedure  espropriative possono essere prorogati con  provvedimento  del  Presidente della Giunta regionale fino al  limite massimo di anni 6.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le   possibilità   espropriative    concesse    per l' attuazione degli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione  dagli  articoli  17,  19  e  23  della  legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed integrazioni, sono  estese  con  le  stesse modalità ai piani particolareggiati approvati anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  suddetta  legge,  ai sensi della  legge  regionale  21  luglio  1976,  n.  33,  e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per i piani di cui al comma 1 possono altresì trovare applicazione le previsioni contenute negli articoli  3  e  4 della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per   le   finalità   previste   dal   comma   primo dell' articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986,  n. 5 come modificato con il comma sedicesimo dell' articolo  30 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è  autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 9214 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento,  in  termini  sia  di competenza che di cassa, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  100  milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo, dal  capitolo  1081  dello stato di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  1   è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per l' anno  1988,  è  istituito,  -  alla  Rubrica  n.  25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione VII il  capitolo  9314  (2.1.241.3.07.26)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Anticipazioni  ai  soci  di   cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione  o  di gestione  commissariale,  già  beneficiarie  di  contributi concessi ai sensi  dell' articolo  71,  primo  comma,  della legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive modifiche ed integrazioni, ovvero  ai  soci  di  cooperative versanti nelle suddette  condizioni  che  siano  beneficiari diretti di contributi previsti dal Titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonché ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria  abitazione a società edilizie  cooperative  successivamente  messe  in stato di liquidazione  &gt;&gt; e con lo stanziamento,  in  termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 1.500  milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico e sociale e la rinascita del  Friuli  -  Venezia  Giulia   &gt;&gt; dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 9314  potranno  venir  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 9314 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.500  milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo,  dal capitolo 1082 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Per   il   rientro   delle   anticipazioni   previsto dall' articolo 1, nello stato di  previsione   dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1988-1990  e  del bilancio per l' anno 1988 è istituito - &lt;&lt;  per  memoria   &gt;&gt; al Titolo IV - Categoria 4.3 - il capitolo 1538 (4.3.6.) con la denominazione: &lt;&lt;  Rientri delle anticipazioni concesse ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già  beneficiarie di contributi concessi ai sensi   dell' articolo  71,  primo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n.  63,  e successive modifiche ed  integrazioni,  ovvero  ai  soci  di cooperative versanti nelle  suddette  condizioni  che  siano beneficiari diretti di contributi previsti  dal  Titolo  III della  medesima  legge  regionale  n.  63/1977  nonché   ai sinistrati che abbiano affidato i  lavori  di  ricostruzione della propria abitazione  a  società  edilizie  cooperative successivamente messe in stato di liquidazione  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato  a disporre con propri decreti, da registrare  alla  Corte  dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle  somme  corrispondenti  agli accertamenti  effettuati  sul  sopracitato   capitolo   1538 dell' entrata.</p></p></body></html>