Art. 2
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - da una relazione illustrativa dettagliata dell' iniziativa per cui si chiede il contributo, nonché dal preventivo di spesa.
3. I contributi concessi per le manifestazioni celebrative promosse dalle scuole e dalle università possono coprire la globalità della spesa ritenuta ammissibile.