Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 6
 
1. In via d' interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si intendono pensionabili anche le indennità dirigenziali che spettano ai sostituti dei Direttori regionali, dei Direttori degli enti regionali, dei Direttori di servizio, in caso di assenza od impedimento del titolare.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 22
 
1. Ai fini dell' ammissione ai concorsi interni di cui agli articoli 34 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale riassunto in servizio ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, viene valutata l' anzianità maturata presso l' Amministrazione regionale e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d' impiego.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 25
1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l' Amministrazione regionale è autorizzata all' assunzione di personale con contratto a tempo determinato:
a) per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, qualora sia prevedibile che la durata dell' assenza si protragga per un periodo di tempo superiore al mese, tranne nei casi in cui l' assenza sia dovuta al godimento del congedo ordinario;
b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.
4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.
5. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall' ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d' impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 13/1989
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 22, comma 2, L. R. 13/1989
3 Il "congedo ordinario" si intende sostituito con le "ferie", come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 4/1997
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 9, L. R. 31/1997
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 31/1997
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 2, L. R. 31/1997
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 18/1998
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 46, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 17, comma 4, L. R. 10/2002
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 10/2002
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 56, L. R. 30/2007
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 57, L. R. 30/2007
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 27
 
1.
L' articolo 49 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 49
 
1. L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale.
3. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale sulla base di un piano triennale, finalizzato all' individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferimento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e verifica.
4. Il piano triennale di cui al comma 3 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale previo accordo con le rappresentanze sindacali e sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre dell' anno precedente al triennio considerato.
5. Annualmente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 4, ad aggiornare il piano triennale, con l' inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.
6. Qualora il piano triennale di cui al comma 3 preveda lo svolgimento di iniziative formative i cui contenuti si riflettano anche sull' attività di organismi diversi dall' Amministrazione regionale, è autorizzata la partecipazione di soggetti esterni.
7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale ed alle iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, cui l' Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell' Amministrazione.
8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione. >>.

Art. 28
 
1. All' articolo 56, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunta la frase: << Sono pure a carico dell' Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti dall' uso dell' arma in dotazione agli appartenenti al Corpo forestale regionale. >>
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 13/1989
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 44
 
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988 il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, per gli anni 1988 e 1989, l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall' articolo 70 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.
Art. 46
 
1. All' articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall' articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo le parole << cui è affidata la direzione >> sono aggiunte le parole << o l' assistenza >>.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 25/2016
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 55
 
1. Il termine per la presentazione delle domande di cui all' articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53, è prorogato fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 58
 
1.
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, così come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dall' articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 16 bis
 
1. L' anticipazione della buonuscita di cui all' articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:
a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;
c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell' abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;
d) spese di arredamento dell' abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/trasloco;
e) matrimonio;
f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;
h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;
i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell' evento.
3. L' anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l' anticipazione medesima.
4. L' anticipazione della buonuscita è concessa, per le finalità di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi già verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. >>.

Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 60
 
1. All' articolo 22, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole << Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi >> sono aggiunte le parole << dell' articolo 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81. >>.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 27/2017
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 27/2017
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 27/2017
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 8/1991
Art. 71
2. L' eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio con effetto dal 1 luglio 1989.
3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1 ottobre 1987, dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell' articolo 104, ottavo e decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l' eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 69, comma 6, L. R. 1/1998
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 62, comma 4, L. R. 9/1999
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 14, L. R. 10/2002
Art. 73
 
1. Il personale che alla data del 31 maggio 1988 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5, punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ed ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo presso cui l' interessato presta servizio alla data d' inquadramento.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 13/1989
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 24, comma 2, L. R. 13/1989
3 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 33, comma 2, L. R. 8/1991
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 76
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 6 e 45 fanno carico al capitolo 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, e dal corrispondente carico di bilancio per gli anni successivi.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 25, 33, 70, 71, 73, comma 5 e 74, fanno carico ai capitoli 150, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
3. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 150: lire 5.710 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.850 milioni per l' anno 1988 e lire 1.930 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
b) capitolo 154: lire 3.185 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.025 milioni per l' anno 1988 e lire 1.080 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
c) capitolo 155: lire 1.910 milioni, suddivisi in ragione di lire 610 milioni per l' anno 1988 e lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

4. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 28 e 29 fanno carico rispettivamente ai capitoli 157 e 168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. Nella denominazione del predetto capitolo 157, dopo la locuzione << lavori svolti in economica >> viene inserita la locuzione << e al porto d' armi delle guardie forestali >>.
5. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 157: lire 210 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;
b) capitolo 168: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

6. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 38 e 39 e dell' articolo 40, comma 1, fanno carico ai capitoli 152 e 153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
7. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 152: lire 1.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 430 milioni per l' anno 1988 e lire 410 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
b) capitolo 153: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

8. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 50 fanno carico al capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
9. Lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, del precitato capitolo 167, viene, conseguentemente, elevato di lire 6 milioni, suddivisi in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
10. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 44 fanno carico ai capitoli 158, 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 158: lire 950 milioni, suddivisi in ragione di lire 260 milioni per l' anno 1988 e lire 345 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
b) capitolo 160: lire 260 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per l' anno 1988 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
c) capitolo 163: lire 350 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per l' anno 1988 e lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

12. Per le finalità previste dall' articolo 56, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 228 (1.1.148.1.01.01) con la denominazione: << Spese per l' affidamento a terzi di compiti concernenti attività di analisi, preparatorie o ripetitive >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
13. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 228 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
14. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 14.101 milioni si provvede come segue:
a) per lire 4.351 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.017 milioni per l' anno 1988 e lire 1.167 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 9.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.450 milioni per l' anno 1988 e lire 3.650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

15. Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei precitati capitoli, vengono così elevati:
a) capitolo 150 - lire 1.850 milioni;
b) capitolo 152 - lire 430 milioni;
c) capitolo 153 - lire 20 milioni;
d) capitolo 154 - lire 1.025 milioni;
e) capitolo 155 - lire 610 milioni;
f) capitolo 157 - lire 70 milioni;
g) capitolo 158 - lire 260 milioni;
h) capitolo 160 - lire 60 milioni;
i) capitolo 163 - lire 70 milioni;
l) capitolo 167 - lire 2 milioni;
m) capitolo 168 - lire 20 milioni;
n) capitolo 228 - lire 50 milioni.

16. All' onere complessivo di lire 4.467 milioni, in termini di cassa, si fa fronte:
a) per lire 2.267 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 2.200 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.