Legge regionale 19 maggio 1988, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 03/06/1988

Interventi per il ripristino o la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana danneggiate a seguito di eventi calamitosi di carattere eccezionale riconosciuti dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45.
Art. 1
 
1. Nei territori classificati montani, di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, gli interventi per il ripristino o la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana nonché quelli relativi ad opere di miglioramento fondiario di interesse collettivo danneggiate da eventi calamitosi di carattere eccezionale, riconosciuti a termini dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, possono essere attuati dai Consorzi di cui all' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 31, a richiesta dei coltivatori che ne hanno interesse.