Legge regionale 18 maggio 1988 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 19/05/1988

Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 50, comma 1, L. R. 8/1991

Integrata la disciplina della legge da art. 31, comma 1, L. R. 35/1995

Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996

Art. 1

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante contratti di lavoro a termine, personale per un numero non superiore a ventotto unità, di cui undici nella qualifica funzionale di consigliere, undici in quella di segretario e sei in quella di coadiutore.

2. Per le esigenze connesse alla fase di prima attuazione delle funzioni amministrative delegate in base all' articolo 8, comma 1, del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, in relazione alle competenze del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di quattro consiglieri con profilo professionale urbanista e di quattro segretari con profilo professionale geometra - disegnatore.

3. Per le esigenze connesse alla prima attuazione della legge regionale in materia di ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in relazione alle competenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di cinque consiglieri, un segretario che presterà servizio nella città di Roma con funzioni di supporto all' attività inerente il Progetto << Funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione >>, mantenendo a tal fine i rapporti fra il Servizio affari generali - organizzazione e metodi e le competenti strutture del Dipartimento della funzione pubblica, nonché tre coadiutori.

(1)

4. Per sopperire all' evasione delle domande tavolari arretrate, anche a seguito dell' introduzione del processo di automazione delle procedure tavolari, sono assegnati al Servizio del libro fondiario sei segretari con profilo professionale segretario contabile e tre coadiutori, assunti ai sensi del comma 1.

5. Per le esigenze connesse con la prima attuazione della nuova normativa in materia di politica industriale e con l' avvio del connesso sistema di monitoraggio delle imprese industriali della regione è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di due consiglieri in possesso di laurea in economia e commercio.

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996

Art. 2

1. L' assunzione del personale di cui all' articolo 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso articolo 1, comma 4, avviene, anche qualora sia trascorso il termine di cui all' articolo 29, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, mediante recupero, complessivamente, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 5 giugno 1986, n. 172/Pers., del concorso pubblico ad un posto di consigliere in prova con profilo professionale di consigliere urbanista, o da quella approvata con DPGR 12 gennaio 1988, n. 12/Pers., del concorso pubblico a cinque posti di consigliere in prova con profilo professionale di ispettore forestale, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 18 aprile 1986, n. 134/Pers., del concorso pubblico a tre posti di segretario in prova con profilo professionale di geometra - disegnatore e di sei unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 10 novembre 1987, n. 385/Pers., del concorso pubblico a otto posti di segretario in prova con profilo professionale di segretario contabile.

(1)

2. L' assunzione del personale di cui all' articolo 1, commi 3 e 5, e dei coadiutori dello stesso articolo 1, comma 4, avviene a seguito del superamento di una prova tecnico - pratica vertente sui seguenti argomenti:

a) per i cinque consiglieri da assumersi per le esigenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi, risoluzione di quesiti in materia di scienza e tecnica dell' organizzazione;

b) per i due consiglieri da assumersi in relazione alle esigenze della Direzione regionale dell' industria, risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, controllo di gestione e gestione di bilancio;

c) per il segretario da assumersi per le esigenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi, risoluzione di quesiti in materia di tecniche di analisi organizzativa;

d) per i sei coadiutori, di cui tre da assegnarsi per le esigenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi e tre da assegnarsi al Servizio del libro fondiario, risoluzione di quesiti in materia di informatica.

(2)

3. Il personale di cui al comma 2 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.

4. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell' Assessore delegato agli affari del personale ed è composta da un dirigente della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con funzioni di presidente, da un esperto estraneo all' Amministrazione regionale e da un componente con qualifica non inferiore a quella di consigliere designato di volta in volta in relazione a ciascuna qualifica da assumere, congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Funge da segretario un dipendente con qualifica non inferiore a quella di segretario.

5. Le domande di ammissione devono essere presentate o fatte pervenire alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, Servizio affari generali - organizzazione e metodi, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 20/1989

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 20/1989

Art. 3

1. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sulla base delle graduatorie di merito di cui all' articolo 2, comma 1, e di quelle predisposte dalla Commissione giudicatrice a seguito delle prove concorsuali di cui all' articolo 2, comma 2.

2. Il contratto ha durata non superiore a tre anni.

3. Il personale assunto ai sensi della presente legge deve svolgere un periodo di prova della durata di sei mesi; qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio sia sfavorevole ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il contratto s' intende risolto.

4. Al personale assunto ai sensi della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di appartenenza.

Art. 4

1. Con riferimento alle assunzioni del personale di cui all' articolo 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso articolo 1, comma 4, qualora non si giunga alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero nel corso del triennio previsto dal contratto a termine uno o più posti vengano a restare scoperti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a ricoprire tali posti mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di cui all' articolo 2, comma 1, o qualora le stesse risultino esaurite, mediante superamento di una prova tecnico - pratica da disciplinarsi con deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

2. Con riferimento alle assunzioni del personale di cui all' articolo 1, commi 3 e 5, e dei coadiutori di cui allo stesso articolo 1, comma 4, qualora non si giunga alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero nel corso del triennio previsto dal contratto a termine uno o più posti vengano a restare scoperti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a ricoprire tali posti secondo la medesima procedura di cui all' articolo 2, comma 2.

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 150, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno finanziario 1988, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.