﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 maggio 1988

      , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 19/05/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per  esigenze  eccezionali  connesse     all' esercizio   di particolari funzioni.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 50, comma 1, L. R. 8/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 31, comma 1, L. R. 35/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad assumere, mediante contratti di lavoro a termine,  personale per un numero non superiore a ventotto unità, di cui undici nella qualifica funzionale di consigliere, undici in  quella di segretario e sei in quella di coadiutore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le esigenze connesse alla fase di prima attuazione delle funzioni amministrative delegate in base all' articolo 8, comma 1, del  DPR   15 gennaio 1987, n. 469, in relazione alle competenze del Servizio della tutela  del  paesaggio  e delle bellezze naturali, è autorizzata, ai sensi del  comma 1,   l' assunzione  di  quattro  consiglieri   con   profilo professionale urbanista e di quattro segretari  con  profilo professionale geometra - disegnatore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le esigenze connesse alla prima  attuazione  della legge regionale in materia di ordinamento ed  organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione  regionale  e degli Enti  regionali,  in  relazione  alle  competenze  del Servizio affari  generali  -  organizzazione  e  metodi,  è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione  di  cinque consiglieri, un  segretario  che  presterà  servizio  nella città di Roma  con  funzioni  di  supporto   all' attività inerente il Progetto &lt;&lt;  Funzionalità  ed  efficienza  della Pubblica  Amministrazione   &gt;&gt;,  mantenendo  a  tal  fine   i rapporti fra il Servizio affari generali - organizzazione  e metodi e le  competenti  strutture  del  Dipartimento  della funzione pubblica, nonché tre coadiutori.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per sopperire  all' evasione  delle  domande  tavolari arretrate, anche a seguito dell' introduzione  del  processo di automazione delle procedure tavolari, sono  assegnati  al Servizio del  libro  fondiario  sei  segretari  con  profilo professionale segretario contabile e tre coadiutori, assunti ai sensi del comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le esigenze connesse con la prima attuazione della nuova normativa in materia di  politica  industriale  e  con l' avvio del connesso sistema di monitoraggio delle  imprese industriali della regione è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di due consiglieri in possesso di laurea in economia e commercio.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' assunzione del personale di cui   all' articolo  1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo  stesso articolo 1, comma 4, avviene, anche qualora sia trascorso il termine di cui all' articolo 29, ultimo comma,  della  legge regionale  31  agosto  1981,  n.  53,   mediante   recupero, complessivamente, di quattro  unità  dalla  graduatoria  di merito approvata con   DPGR   5 giugno 1986,  n.  172/Pers., del concorso pubblico ad un posto di  consigliere  in  prova con profilo professionale di  consigliere  urbanista,  o  da quella approvata con   DPGR   12 gennaio 1988, n.  12/Pers., del concorso pubblico a cinque posti di consigliere in prova con profilo professionale di ispettore forestale, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con   DPGR   18 aprile 1986, n. 134/Pers., del concorso pubblico a tre posti di segretario in prova con profilo professionale di geometra - disegnatore e di sei unità dalla  graduatoria  di  merito approvata con   DPGR   10 novembre 1987, n.  385/Pers.,  del concorso pubblico a otto posti di segretario  in  prova  con profilo professionale di segretario contabile.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L' assunzione del personale di cui   all' articolo  1, commi 3 e 5, e dei coadiutori dello stesso articolo 1, comma 4, avviene a seguito del superamento di  una  prova  tecnico - pratica vertente sui seguenti argomenti:<p style="text-align: justify;">a) per i cinque consiglieri da assumersi per le esigenze del    Servizio  affari  generali  -  organizzazione  e  metodi,    risoluzione di quesiti in materia di  scienza  e  tecnica    dell' organizzazione;</p><p style="text-align: justify;">b) per i due consiglieri  da  assumersi  in  relazione  alle    esigenze  della  Direzione  regionale    dell' industria,    risoluzione  di  quesiti  in  materia   di   contabilità    pubblica, controllo di gestione e gestione di bilancio;</p><p style="text-align: justify;">c) per il  segretario  da  assumersi  per  le  esigenze  del    Servizio  affari  generali  -  organizzazione  e  metodi,    risoluzione di quesiti in materia di tecniche di  analisi    organizzativa;</p><p style="text-align: justify;">d) per i sei coadiutori, di cui tre  da  assegnarsi  per  le    esigenze del Servizio affari generali - organizzazione  e    metodi  e  tre  da  assegnarsi  al  Servizio  del   libro    fondiario,  risoluzione  di   quesiti   in   materia   di    informatica.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il personale di cui al  comma  2  dovrà  possedere  i requisiti previsti per l' accesso  agli  impieghi  regionali dalla normativa vigente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  La   Commissione   giudicatrice   è   nominata   con provvedimento   dell' Assessore  delegato  agli  affari  del personale ed è composta da un  dirigente  della  Segreteria generale  della  Presidenza  della  Giunta  regionale,   con funzioni   di   presidente,   da   un    esperto    estraneo all' Amministrazione  regionale  e  da  un  componente   con qualifica non inferiore a quella di consigliere designato di volta  in  volta  in  relazione  a  ciascuna  qualifica   da assumere, congiuntamente dalle rappresentanze  sindacali  di cui all' articolo 66 della legge regionale 31  agosto  1981, n. 53. Funge da segretario un dipendente con  qualifica  non inferiore a quella di segretario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le domande di ammissione devono  essere  presentate  o fatte pervenire alla Segreteria  generale  della  Presidenza della   Giunta   regionale,   Servizio    affari    generali - organizzazione e metodi, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge  sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 20/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 20/1989</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa  deliberazione  della  Giunta medesima, sulla base delle  graduatorie  di  merito  di  cui all' articolo 2, comma 1,  e  di  quelle  predisposte  dalla Commissione giudicatrice a seguito delle  prove  concorsuali di cui all' articolo 2, comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il contratto ha durata non superiore a tre anni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il personale assunto ai  sensi  della  presente  legge deve svolgere un periodo di prova della durata di sei  mesi; qualora alla scadenza del periodo di prova il  giudizio  sia sfavorevole ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il contratto s' intende risolto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Al personale assunto ai  sensi  della  presente  legge compete il trattamento economico iniziale  previsto  per  la qualifica funzionale di appartenenza.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Con riferimento alle assunzioni del personale  di  cui all' articolo 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso articolo 1, comma 4, qualora non  si  giunga alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero nel corso del triennio previsto dal contratto a termine  uno o più posti vengano a restare scoperti,  l' Amministrazione regionale è autorizzata a  ricoprire  tali  posti  mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di cui all' articolo 2, comma 1, o qualora le stesse  risultino  esaurite,  mediante superamento di una prova tecnico - pratica da  disciplinarsi con deliberazione della Giunta regionale,  previo  confronto con le rappresentanze sindacali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con riferimento alle assunzioni del personale  di  cui all' articolo 1, commi 3 e 5, e dei coadiutori di  cui  allo stesso articolo 1, comma  4,  qualora  non  si  giunga  alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero  nel corso del triennio previsto dal contratto a  termine  uno  o più posti vengano a restare  scoperti,   l' Amministrazione regionale è autorizzata a ricoprire tali posti  secondo  la medesima procedura di cui all' articolo 2, comma 2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione della  presente legge fanno carico ai capitoli 150, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  per   l' anno finanziario 1988, i cui stanziamenti presentano  sufficiente disponibilità ed ai  corrispondenti  capitoli  di  bilancio degli anni finanziari successivi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>