Art. 42
Terme di Grado
(programma 3.5.3.)
1. Nel quadro delle finalità e con le modalità previste dalla
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per i lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento termale di Grado, ivi compreso il rinnovo ed il potenziamento degli arredi ed attrezzature.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessive di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.5.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 9033 (2.1.238.5.10.13.) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Grado ed Aquileia per l' ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento termale di Grado >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso, in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 37/1992