1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all'
articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato << Comunità collinare del Friuli >>, territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l' effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l' agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L' ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge.