Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 131, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Modificato il titolo della legge da art. 7, comma 68, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 1
1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce e sostiene finanziariamente la <<Scuola Mosaicisti del Friuli>>, con sede a Spilimbergo, come la struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.
2. La gestione delle attività svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli è affidata a un consorzio tra enti locali a cui possono aderire anche altri enti pubblici. È consentita altresì l'adesione al consorzio di enti privati purché le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici.
3 bis. Lo statuto del consorzio, definito in conformità con le disposizioni della convenzione di cui al comma 3, disciplina l'ordinamento interno e fissa l'entità delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il voto dei legali rappresentanti è ponderato in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 9/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 68, lettera b), L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 26/2012 . Si vedano anche le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 18, L.R. 26/2012, in ordine alla cessazione degli organi collegiali di gestione consortile.
Art. 4
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 9/2010
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 68, lettera d), L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 21/2013
4 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 10, L. R. 33/2015
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 68, lettera e), L. R. 11/2011