1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli 2, 9, 13, 15, 22 e 25 alla Consulta spetta:
a) diffondere la conoscenza degli studi di cui all' articolo 18;
b) esprimere pareri e orientamenti agli Organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano, direttamente o indirettamente, i << Rom >>;
c) verificare l' attuazione delle leggi regionali di competenza;
d) esprimere proposte per ulteriori studi e ricerche da attuarsi con i medesimi criteri di cui all' articolo 18;
e) formulare proposte o esprimere pareri agli Organi ed amministrazioni competenti in merito all' attuazione, nell' ambito del territorio regionale, di ogni norma nazionale e comunitaria che può garantire l' effettivo esercizio di tutti i diritti civili e politici delle popolazioni << Rom >> presenti, in qualsiasi momento, nel territorio della regione;
f) promuovere le condizioni che rendono possibili, al fine di garantire l' osservanza delle finalità previste dalla presente legge, contatti operativi fra le singole Regioni interessate e contatti intesi a promuovere la conoscenza del problema all' interno della Comunità Alpe - Adria;
g) assumere informazioni in ordine alle modalità dei controlli operati dalle forze dell' ordine nei campi transito e nei terreni stanziali dei << Rom >>, con particolare riferimento alle condizioni soggettive dei minori.