1.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, il trasferimento e la delega di funzioni, previsti dalla legge medesima decorrono:
a) dall' 1 gennaio 1989 per le attribuzioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 2, 30, 31, 34, 43, 45, comma 1, 47, 51, 52, 53, 54, comma 2, 55, comma 2, e 57;
b) dalla data di entrata in vigore delle leggi di riordino della disciplina di settore e comunque dall' 1 gennaio 1990 per le attribuzioni di cui agli articoli 33, commi 2, 3 e 4, 36, 37, 39, 41, 49 e 50;
c) per le attribuzioni di cui all' articolo 11 dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina regionale in materia di pianificazione territoriale;
d) per la attribuzione di cui alla lettera a) dell' articolo 28 relativa alla sola erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari dalla data di entrata in vigore della presente legge.