Art. 5
Ruolo delle Province
1. Le Province esercitano funzioni di programmazione economico - sociale, partecipando alla formazione ed all' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla
legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla
legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le Province svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali.
2. Le Province provvedono altresì alla formazione e concorrono all' attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.
3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle Province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all' economia per il settore terziario.