Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 5

1. All' articolo 254, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario >> sono sostituite dalle parole: << Complessivamente quattro posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario >>.

Art. 6

1. All' articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, comma 1, sono soppresse le parole << equiparato a Direzione regionale >>; il comma 2 è soppresso.

2. All' articolo 237 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 il comma 2 è soppresso.

3. All' articolo 244 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 4 è soppresso.

Art. 7

1. Le disposizioni di cui all' articolo 259 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 1, entra in vigore il primo giorno successivo ai 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.